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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02764/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2010, opposto dall'Amministrazione finanziaria sul presupposto che la società fosse una società di comodo ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della società ritenendo decisivo un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in relazione a un precedente giudizio, relativo all'anno 2007, nel quale era stata esclusa l'applicabilità della disciplina delle società non operative. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 2909 c.c. e dei principi sul giudicato esterno, nonché dell'art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, sostenendo che il giudicato relativo a un'annualità non poteva automaticamente estendersi a un diverso periodo d'imposta, perché lo status di società non operativa non è permanente ma va verificato anno per anno. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il giudicato esterno formatosi su un'annualità tributaria non si estende automaticamente a un diverso periodo d'imposta quando il fatto o la qualificazione giuridica non abbia carattere stabile o permanente. In particolare, lo status di società di comodo deve essere accertato anno per anno, essendo variabile in relazione ai singoli esercizi. Di conseguenza, ha escluso che il giudicato relativo all'anno 2007 potesse precludere l'esame del diniego di rimborso IVA per l'anno 2010. Ha inoltre richiamato l'orientamento della Corte di giustizia UE che impone la disapplicazione della disciplina nazionale delle società di comodo nella parte in cui conduce a negare la detrazione IVA sulla base di una presunzione legata al mancato raggiungimento di una soglia di ricavi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura di legittimità è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno preclude il riesame del medesimo punto di diritto o di fatto solo quando riguardi un punto fondamentale comune e stabile tra i due giudizi.

  • art. 30, comma 4-bis, l. n. 724 del 1994

    La disciplina delle società di comodo non può essere applicata automaticamente per effetto di un giudicato formatosi su altra annualità; lo status va verificato anno per anno.

  • art. 30, comma 1, l. n. 724 del 1994

    I parametri di non operatività descrivono una condizione variabile e non permanente della società.

  • art. 9, paragrafo 1, direttiva IVA

    Non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA per il solo mancato raggiungimento di una soglia nazionale di ricavi.

  • art. 167 direttiva IVA

    Osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo della detrazione IVA assolta a monte per insufficienza delle operazioni a valle rispetto a una soglia prefissata.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudicato esterno formatosi su un periodo d'imposta può spiegare efficacia preclusiva in un diverso giudizio solo se investe un elemento costitutivo della fattispecie avente carattere stabile o tendenzialmente permanente, e non fatti o valutazioni variabili da anno a anno.
  • Lo status di società di comodo o non operativa non costituisce una qualità permanente dell'impresa, ma deve essere accertato in relazione a ciascun esercizio sociale in base alla situazione concreta del periodo considerato.
  • La disciplina nazionale che collega la qualifica di non operatività al superamento di una soglia minima di ricavi non può essere applicata in modo da negare, per presunzione, la soggettività passiva IVA o il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte, se il soggetto ha impiegato beni e servizi per operazioni imponibili e non ricorrono frode o abuso.
  • Il diritto alla detrazione IVA può spettare anche in assenza di operazioni attive, quando le operazioni sostenute abbiano natura preparatoria e siano finalizzate all'avvio effettivo dell'attività economica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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