Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 304/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 300/2024 pubblicata il 21/05/2024, emessa dalla Corte di Appello di Firenze, Sez. Lavoro, nell’ambito del procedimento RG n. 438/2023.

Giustizia amministrativa202500948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva riconosciuto a ciascun ricorrente il diritto alla Carta elettronica del docente e al pagamento di € 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza della sentenza n. 300/2024 della Corte di Appello di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto a ciascuno il diritto alla Carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 1.500,00 secondo le modalità del DPCM 28 ottobre 2016. Hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero il 30 maggio 2024, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed era intervenuto il passaggio in giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, escludendo soltanto la condanna alle spese contenuta nella sentenza civile, in quanto estranea all'oggetto dell'ottemperanza, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a. e, al comma 4, lett. e), la penalità di mora.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

    Il ritardo dell'amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la fissazione della penalità di mora, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è stata ritenuta ammissibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza ottemperanda ... è stata notificata al Ministero ... munita della attestazione di conformità ai sensi dell'art. 475 cpc.

    L'attestazione di conformità ha accompagnato la notificazione del titolo esecutivo utilizzato per promuovere il giudizio di ottemperanza.

  • DPCM 28 ottobre 2016

    Secondo le modalità del DPCM 28.10.2016.

    Le modalità di esecuzione del riconoscimento economico relativo alla Carta elettronica del docente restano quelle previste dal decreto richiamato nel giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 ed è intervenuto il passaggio in giudicato del titolo.
  • In presenza di un giudicato civile passato in giudicato che riconosca una prestazione economica a carico di un'amministrazione, il giudice amministrativo dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di conformarvisi integralmente entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza non rientra l'esecuzione della statuizione relativa alle spese del giudizio definito dal titolo, quando tale statuizione esula dall'oggetto sostanziale della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione in caso di persistente inottemperanza.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato può giustificare la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la penalità può decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.