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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27646/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.; il ricorrente deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico (sostenendo che l'autorizzazione non specificava l'orario di rientro e che doveva autonomamente reperire casa per trasferire la residenza), contestava l'esclusione della particolare tenuità del fatto, l'applicazione della recidiva e la quantificazione della pena con gli aumenti per la continuazione non motivati.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso (decisione del 22/05/2024). Ha ritenuto infondati i motivi: la Corte di appello ha correttamente valutato che Boutouil si era più volte trovato fuori dal tragitto piu breve tra l'albergo e il Comune, in orari incompatibili con l'apertura degli uffici e senza darne giustificazione o preventiva comunicazione, elementi che escludono la giustificazione prospettata e dimostrano la sussistenza dell'elemento psicologico dell'evasione. È stata altresì confermata l'esclusione della particolare tenuità, avendo le condotte carattere plurimo e protratto nel tempo. L'applicazione della recidiva facoltativa è stata ritenuta motivata da numerosissimi precedenti e da ulteriori reati successivi con condanna irrevocabile e espulsione dall'Italia. Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione (pena base al minimo, incremento di 6 mesi per la recidiva e aumenti per i due ulteriori episodi) e non ha richiesto motivazione aggiuntiva essendo la pena posta su valori medi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen. (evasione)

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di evasione quando l'imputato, sottoposto a misura domiciliare con limitazioni, si allontana deviando dal tragitto piu breve e senza giustificazioni né preventiva comunicazione, con consapevolezza della violazione degli obblighi impostigli.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731

    Richiamata come criterio per escludere la particolare tenuità quando le condotte sono plurime e protratte nel tempo, nonché in spregio ai controlli.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 2793119

    Utilizzata per confermare il principio secondo cui la reiterazione delle evasioni esclude l'offensività minima e la particolare tenuità.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288

    Riferita al principio per cui non è necessaria motivazione dettagliata quando la pena sia determinata secondo valori medi o di sintesi, applicato alla determinazione della pena nel caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243

    Richiamata anch'essa per sostenere la sufficienza della motivazione quando la pena è fissata su parametri medi, senza bisogno di ulteriore articolazione.

Massime di principio

  • La mera autorizzazione a compiere uno spostamento non esclude l'evasione se il soggetto devia dal percorso piu breve e non fornisce spiegazioni attendibili o non rispetta obblighi di comunicazione: il comportamento materiale e le circostanze (luoghi, orari, ripetizione) possono provare il dolo.
  • L'assenza di un orario di rientro esplicitato nell'autorizzazione non elimina automaticamente l'elemento psicologico del reato quando i fatti mostrano deviazioni ingiustificate e conducenti a uscite non compatibili con lo scopo autorizzato.
  • La particolare tenuità del fatto è esclusa quando le violazioni sono plurime, reiterate e protratte nel tempo, specialmente se poste in spregio ai controlli; violazioni isolate e di scarsa offensività potrebbero invece giustificarne il riconoscimento.
  • La recidiva facoltativa può essere applicata se vi è argomentata valutazione di accresciuta pericolosità dell'imputato, fondata su precedenti significativi e su successivi reati con condanna irrevocabile; la semplice enumerazione di precedenti senza valutazione non è però sufficiente.
  • Il giudice non è tenuto a fornire motivazione particolarmente dettagliata sulla determinazione della pena quando questa è fissata su valori medi o di sintesi consolidati dalla giurisprudenza.
  • In contenziosi analoghi è importante documentare con precisione autorizzazioni, orari, motivazioni degli spostamenti e comunicazioni alle autorità per difendere la legittimità degli allontanamenti concessi.
  • La prova della giustificazione dell'allontanamento deve emergere dagli elementi probatori raccolti nella immediatezza dei fatti; dichiarazioni ex post poco dettagliate o non corroborate rischiano di non essere ritenute convincenti.

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