Cassazione Penale, Sentenza n. 27646/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.; il ricorrente deduceva vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico (sostenendo che l'autorizzazione non specificava l'orario di rientro e che doveva autonomamente reperire casa per trasferire la residenza), contestava l'esclusione della particolare tenuità del fatto, l'applicazione della recidiva e la quantificazione della pena con gli aumenti per la continuazione non motivati.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso (decisione del 22/05/2024). Ha ritenuto infondati i motivi: la Corte di appello ha correttamente valutato che Boutouil si era più volte trovato fuori dal tragitto piu breve tra l'albergo e il Comune, in orari incompatibili con l'apertura degli uffici e senza darne giustificazione o preventiva comunicazione, elementi che escludono la giustificazione prospettata e dimostrano la sussistenza dell'elemento psicologico dell'evasione. È stata altresì confermata l'esclusione della particolare tenuità, avendo le condotte carattere plurimo e protratto nel tempo. L'applicazione della recidiva facoltativa è stata ritenuta motivata da numerosissimi precedenti e da ulteriori reati successivi con condanna irrevocabile e espulsione dall'Italia. Quanto alla determinazione della pena, la Corte ha ritenuto congrua la quantificazione (pena base al minimo, incremento di 6 mesi per la recidiva e aumenti per i due ulteriori episodi) e non ha richiesto motivazione aggiuntiva essendo la pena posta su valori medi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen. (evasione)
La Corte ha ritenuto integrato il reato di evasione quando l'imputato, sottoposto a misura domiciliare con limitazioni, si allontana deviando dal tragitto piu breve e senza giustificazioni né preventiva comunicazione, con consapevolezza della violazione degli obblighi impostigli.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731
Richiamata come criterio per escludere la particolare tenuità quando le condotte sono plurime e protratte nel tempo, nonché in spregio ai controlli.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 2793119
Utilizzata per confermare il principio secondo cui la reiterazione delle evasioni esclude l'offensività minima e la particolare tenuità.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288
Riferita al principio per cui non è necessaria motivazione dettagliata quando la pena sia determinata secondo valori medi o di sintesi, applicato alla determinazione della pena nel caso concreto.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
Richiamata anch'essa per sostenere la sufficienza della motivazione quando la pena è fissata su parametri medi, senza bisogno di ulteriore articolazione.
Massime di principio
- La mera autorizzazione a compiere uno spostamento non esclude l'evasione se il soggetto devia dal percorso piu breve e non fornisce spiegazioni attendibili o non rispetta obblighi di comunicazione: il comportamento materiale e le circostanze (luoghi, orari, ripetizione) possono provare il dolo.
- L'assenza di un orario di rientro esplicitato nell'autorizzazione non elimina automaticamente l'elemento psicologico del reato quando i fatti mostrano deviazioni ingiustificate e conducenti a uscite non compatibili con lo scopo autorizzato.
- La particolare tenuità del fatto è esclusa quando le violazioni sono plurime, reiterate e protratte nel tempo, specialmente se poste in spregio ai controlli; violazioni isolate e di scarsa offensività potrebbero invece giustificarne il riconoscimento.
- La recidiva facoltativa può essere applicata se vi è argomentata valutazione di accresciuta pericolosità dell'imputato, fondata su precedenti significativi e su successivi reati con condanna irrevocabile; la semplice enumerazione di precedenti senza valutazione non è però sufficiente.
- Il giudice non è tenuto a fornire motivazione particolarmente dettagliata sulla determinazione della pena quando questa è fissata su valori medi o di sintesi consolidati dalla giurisprudenza.
- In contenziosi analoghi è importante documentare con precisione autorizzazioni, orari, motivazioni degli spostamenti e comunicazioni alle autorità per difendere la legittimità degli allontanamenti concessi.
- La prova della giustificazione dell'allontanamento deve emergere dagli elementi probatori raccolti nella immediatezza dei fatti; dichiarazioni ex post poco dettagliate o non corroborate rischiano di non essere ritenute convincenti.
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