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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21206/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione per maggiore imposta di registro in relazione alla registrazione di una sentenza del Tribunale di Milano che condannava la contribuente, il marito e la nuora a restituire una somma di denaro a favore di una terza persona. Secondo l'Ufficio, la pronuncia doveva essere tassata in misura proporzionale del 3% ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, perché recava una condanna al pagamento di somme; la contribuente sosteneva invece che la sentenza desse attuazione alla risoluzione di un mandato fiduciario di tipo germanico e avesse quindi contenuto meramente restitutorio, con applicazione dell'imposta in misura fissa ex art. 8, comma 1, lett. e). La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato, ritenendo che la condanna fosse conseguenza della caducazione del mandato e non di un autonomo trasferimento di ricchezza. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. b) ed e), della Tariffa, sostenendo che la natura restitutoria-condannatoria della pronuncia imponeva comunque la tassazione proporzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito: nel mandato fiduciario di tipo germanico il fiduciante conserva la titolarità del bene/somma, mentre al fiduciario spetta solo la legittimazione alla gestione; la morte del mandatario determina l'estinzione del mandato e fa sorgere l'obbligo degli eredi di restituire quanto ricevuto. Poiché la sentenza del Tribunale aveva dichiarato la risoluzione/estinzione del mandato e condannato alla restituzione di somme che rimanevano di proprietà della mandante, la pronuncia aveva funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore. Ne è derivata l'applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), con imposta in misura fissa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l'intimata non si è difesa; è stata altresì esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica dell'Agenzia, difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986

    Si applica l'imposta proporzionale del 3% agli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono il giudizio recando condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni, quando la pronuncia realizza un trasferimento di ricchezza.

  • art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131/1986

    Si applica l'imposta di registro in misura fissa alle sentenze che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto, quando la condanna ha funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore.

  • art. 1722, n. 4), c.c.

    Il mandato si estingue per morte del mandatario.

  • art. 1713, primo comma, c.c.

    All'estinzione del mandato sorge l'obbligo del mandatario, e quindi dei suoi eredi, di rimettere al mandante tutto ciò che è stato ricevuto a causa del mandato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la qualificazione della sentenza dipende dalla funzione sostanziale della pronuncia: se essa produce un autonomo trasferimento di ricchezza si applica l'aliquota proporzionale; se invece ha funzione meramente restitutoria o ripristinatoria si applica la misura fissa.
  • La clausola dell'art. 8, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 131/1986 è norma speciale di stretta interpretazione e opera quando la condanna alla restituzione discende dalla nullità, annullamento o risoluzione di un atto, senza che vi sia un effettivo spostamento patrimoniale nuovo e autonomo.
  • Nel mandato fiduciario di tipo germanico il fiduciante conserva la titolarità del bene o della somma affidata e al fiduciario spetta solo la legittimazione alla gestione; perciò, l'estinzione del mandato fa venir meno il titolo della detenzione/gestione e impone la restituzione di quanto ricevuto.
  • L'obbligo di restituzione del mandatario cessa non solo al termine fisiologico della gestione, ma anche quando il mandato si estingue o diviene impossibile eseguirlo, poiché in tali ipotesi il mandatario non ha più titolo per trattenere le somme o i beni ricevuti dal mandante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioTransazione
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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