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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25213/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti nell'interesse di due imputati, censuravano: 1) la violazione di norme processuali per la mancata declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio, assumendo nulli gli avvisi ex art. 415-bis c.p.p. e quindi invalida la fase introduttiva del processo; 2) il vizio di motivazione sulla valutazione della prova posta a base dell'affermazione di responsabilità per ricettazione aggravata dalla recidiva e in continuazione, sostenendo l'inaffidabilità dei riconoscimenti delle persone offese e la necessità di una diversa lettura del compendio probatorio; 3) la mancata declaratoria di non procedibilità per prescrizione, dedotta assumendo un diverso calcolo del termine estintivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione congrua e immune da vizi; ha inoltre escluso la fondatezza della censura sulla prescrizione, rilevando che, per il fatto contestato, il termine non era ancora maturato alla data della sentenza di appello. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    La Corte afferma che l'avviso di conclusione delle indagini risultava regolarmente notificato; pertanto non si era verificata alcuna nullità idonea a travolgere il decreto che dispone il giudizio.

  • artt. 99, 81, 648 c.p.

    Richiamati come base della contestazione di ricettazione aggravata e continuata; la Corte non rivede il merito, ma rileva che la motivazione della sentenza di appello sul punto è logica e non censurabile in cassazione.

  • art. 648 c.p.

    È il reato-fine o comunque il delitto oggetto dell'affermazione di responsabilità; la Corte richiama la pena massima edittale per calcolare il termine di prescrizione.

  • art. 625 c.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito; pertanto non inserito.

Massime di principio

  • La denuncia di nullità della fase degli avvisi ex art. 415-bis c.p.p. è infondata se dagli atti risulta che la notificazione è stata regolarmente eseguita; non può pretendersi la regressione del procedimento a una fase precedente quando l'atto risulti valido.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o del compendio probatorio, né la proposta di una lettura alternativa delle prove quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua, logica e non contraddittoria.
  • Le censure che si limitano a riprodurre doglianze già sottoposte al giudice di appello e da questi specificamente disattese sono inammissibili per genericità o aspecificità, se non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La credibilità della persona offesa e dei testimoni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito; è sindacabile in cassazione solo in presenza di manifeste contraddizioni o illogicità macroscopiche della motivazione.
  • La deduzione della prescrizione deve misurarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata e con il corretto calcolo del termine estintivo; se alla data della decisione di appello il termine non era ancora maturato, la relativa censura è manifestamente infondata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, non si instaura un valido rapporto di impugnazione e la sentenza impugnata passa in giudicato, con preclusione di ulteriori accertamenti sulla prescrizione maturata dopo la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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