Ordinanza n. 1496/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di assegnazione del Tribunale di Agrigento resa il 17 marzo 2025 nella procedura esecutiva mobiliare n. 890/2023 R.G. Es.
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Agrigento il 17 marzo 2025. Il Comune intimato non si è costituito. Dopo il passaggio della causa in decisione, il TAR ha rilevato che il Comune potrebbe essere incorso in una procedura di dissesto finanziario. Tale circostanza è stata ritenuta potenzialmente rilevante ai fini dello scrutinio della domanda di ottemperanza, in particolare con riferimento alla collocazione e alla gestione del credito oggetto del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza nel merito. Ha disposto incombenti istruttori, incaricando il Segretario generale pro tempore del Comune di Porto Empedocle di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione illustrativa dettagliata sulla procedura di dissesto. La relazione dovrà indicare la data della dichiarazione di dissesto, gli atti adottati, lo stato della procedura davanti all’Organismo Straordinario di Liquidazione, la distinzione tra gestione ordinaria e gestione liquidatoria e gli effetti di tale distinzione sul credito azionato. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 settembre 2026. È stata inoltre disposta la comunicazione dell’ordinanza alle parti e al Segretario generale comunale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando emergono circostanze potenzialmente incidenti sull’esecuzione del titolo, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori prima di decidere la domanda.
- In presenza di una possibile procedura di dissesto dell’ente destinatario dell’esecuzione, è rilevante acquisire informazioni sulla dichiarazione di dissesto, sugli atti adottati, sullo stato della liquidazione e sulla distinzione tra gestione ordinaria e gestione liquidatoria, con specifico riferimento al credito azionato.
- Il giudice dell’ottemperanza può incaricare il Segretario generale dell’ente intimato di predisporre e depositare una relazione istruttoria sulla situazione finanziaria e organizzativa dell’amministrazione, assegnando un termine perentorio o comunque determinato ai fini della prosecuzione del giudizio.
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