Cassazione Civile, Ordinanza n. 20096/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomini)
La controversia
La lite nasce dalla gestione di un ristorante-pizzeria ubicato al piano terra di un edificio condominiale. Alcuni condomini hanno convenuto in giudizio i proprietari del locale e i gestori, lamentando immissioni rumorose e odorigene ritenute intollerabili, nonché la realizzazione di opere asseritamente illegittime, in particolare una canna fumaria/camino di aspirazione collegato alla cucina, installato senza autorizzazione assembleare. In primo grado era stata accertata l'intollerabilità delle immissioni, era stato ordinato il ripristino/rimozione di alcune opere ed era stato riconosciuto il risarcimento del danno. In appello i proprietari del ristorante avevano contestato: 1) la correttezza dell'accertamento tecnico e la decisività di alcuni fatti non esaminati; 2) l'uso della prova presuntiva per ritenere che le immissioni interessassero tutti gli appartamenti; 3) la condanna risarcitoria, assumendo che mancasse la prova del pregiudizio concreto subito dai singoli condomini e della sua quantificazione; 4) la condanna alla rimozione della canna fumaria, sostenendo che si trattasse di una mera modifica ex art. 1102 c.c. e non di un'innovazione soggetta ad autorizzazione assembleare, oltre a dedurre omessa pronuncia e erronea interpretazione del regolamento condominiale. In cassazione sono stati proposti quattro motivi, sostanzialmente corrispondenti a tali censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di ammissibilità del vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, ult. co., c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la doglianza mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, non consentiti in sede di legittimità, e che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la CTU a campione e gli elementi indiziari. Ha respinto anche il terzo motivo, osservando che il danno non patrimoniale da immissioni intollerabili può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente, senza necessità di dimostrare un effettivo mutamento delle abitudini di vita o un danno biologico documentato. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, rilevando che il regolamento condominiale di natura contrattuale richiedeva l'autorizzazione assembleare anche per le modifiche migliorative della cosa comune e che l'interpretazione di tale regolamento effettuata dal giudice di merito era immune da vizi di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ribadisce che la censura non può risolversi in una richiesta di riesame del merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché il giudice d'appello si è pronunciato sulla questione rilevante interpretando il regolamento condominiale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è inammissibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di appello proposto dopo il 12 settembre 2012 e sentenza di secondo grado conforme alla prima, preclude il ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
art. 115 c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali o considera come prova piena elementi che richiedono valutazione.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo nei casi in cui il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo sono o viceversa; non è ammesso censurare la mera valutazione del materiale istruttorio.
art. 2697 c.c.
È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte osserva che le doglianze dei ricorrenti miravano in realtà a una rivalutazione del fatto.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione al ragionamento presuntivo; la Corte ribadisce che il controllo di legittimità riguarda la corretta sussunzione della fattispecie concreta nello schema della presunzione.
art. 2729 c.c.
La Corte richiama il principio per cui la violazione è deducibile solo se il giudice abbia applicato erroneamente i requisiti di gravità, precisione e concordanza, non quando si contesti soltanto la ricostruzione del fatto.
art. 844 c.c.
È la norma di riferimento per le immissioni intollerabili; la Corte conferma l'accertamento della loro illiceità e della superata normale tollerabilità.
art. 2043 c.c.
Le immissioni illecite sono ricondotte allo schema della responsabilità aquiliana, senza che operi un criterio di contemperamento fondato sulla priorità d'uso.
art. 2056 c.c.
Richiamato per il risarcimento del danno extracontrattuale, con rinvio ai criteri di liquidazione del danno.
art. 2059 c.c.
Il danno non patrimoniale da immissioni illecite è ritenuto risarcibile quando siano lesi diritti costituzionalmente garantiti o tutelati dalla CEDU.
art. 1226 c.c.
La liquidazione del danno può avvenire equitativamente quando non sia possibile una precisa quantificazione aritmetica.
art. 103 c.p.c.
La Corte osserva che, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, ciascun attore deve provare la propria pretesa, ma la doglianza è comunque una sollecitazione a rivalutare il merito.
art. 1102 c.c.
I ricorrenti lo invocano per sostenere la liceità della canna fumaria come uso più intenso della cosa comune; la Corte, valorizzando il regolamento contrattuale, ne esclude l'applicazione nel senso prospettato dai ricorrenti.
art. 1120 c.c.
È richiamato nella distinzione tra innovazioni e modifiche; la Corte afferma che il regolamento condominiale prevedeva l'autorizzazione assembleare anche per le modifiche migliorative.
art. 1121 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1120 c.c. per il regime delle innovazioni condominiali.
art. 1362 c.c.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del regolamento contrattuale deve ricercare la comune volontà delle parti.
art. 1363 c.c.
Le clausole del regolamento devono essere lette complessivamente e non isolatamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti posti dall'art. 348-ter c.p.c., quando la sentenza di appello confermi integralmente quella di primo grado.
- La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia erroneamente sussunto fatti concreti nella fattispecie astratta della presunzione; non è invece consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice utilizzi prove non dedotte, attribuisca valore di prova legale a elementi non legali o viceversa; non consente di ottenere un riesame del merito probatorio.
- In materia di immissioni intollerabili, l'accertamento del superamento della normale tollerabilità può essere fondato su CTU e su un ragionamento presuntivo relativo alla diffusione delle immissioni in unità immobiliari diverse, purché sorretto da un apprezzamento logico del giudice di merito.
- Il danno non patrimoniale da immissioni illecite è risarcibile anche in assenza di danno biologico documentato, quando risultino lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare e il diritto alla vivibilità dell'abitazione; tale pregiudizio può essere provato anche per presunzioni.
- Nella liquidazione del danno da immissioni illecite non opera un criterio di priorità dell'uso o di contemperamento degli interessi contrapposti: la responsabilità è ricondotta allo schema dell'art. 2043 c.c. e, per il danno non patrimoniale, dell'art. 2059 c.c.
- L'interpretazione di un regolamento condominiale di natura contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente/inadeguata.
- Se il regolamento condominiale contrattuale estende l'autorizzazione assembleare anche alle modifiche migliorative della cosa comune, tale clausola rafforza i poteri dell'assemblea e rende necessaria l'autorizzazione anche per interventi che, altrimenti, potrebbero essere ricondotti all'uso più intenso della cosa comune ex art. 1102 c.c.
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