Cassazione Civile, Ordinanza n. 00708/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda l’opposizione alla stima dell’indennità di esproprio relativa a un terreno inserito in zona P.I.P. e destinato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. La proprietaria del fondo aveva contestato l’indennità provvisoria e poi quella definitiva, sostenendo che l’area avesse natura edificatoria, che l’espropriazione avesse riguardato l’intera proprietà e che, per aree similari, il Comune avesse riconosciuto valori maggiori. Il Comune, costituitosi, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che il soggetto passivo fosse la società affidataria dell’intervento; nel merito aveva chiesto la riduzione del 25% dell’indennità ex art. 37 T.U. espropri, ritenendo l’opera un intervento di riforma economico-sociale, e aveva contestato rivalutazione e interessi. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, affermando la legittimazione passiva del Comune, recependo la stima del CTU basata sul metodo analitico e negando la riduzione del 25% per mancata prova del presupposto normativo. In Cassazione il Comune ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sul soggetto espropriante e sulla delega dei poteri espropriativi, per ritenuta legittimazione passiva del Comune anziché della società; 2) violazione delle norme sull’indennità di esproprio e sull’apprezzamento delle prove, per avere il giudice aderito alla stima analitica senza considerare il mercato e gli indici edificatori; 3) violazione dell’art. 37 T.U.E. per il mancato abbattimento del 25% dell’indennità in quanto l’intervento sarebbe stato di riforma economico-sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’accertamento che il decreto di esproprio indicava il Comune quale beneficiario dell’espropriazione e non attribuiva alla società poteri espropriativi in senso proprio. Ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la scelta tra metodo analitico-ricostruttivo e sintetico-comparativo nella stima del valore del fondo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel caso concreto, la preferenza per il metodo analitico era giustificata dalla collocazione del terreno in zona P.I.P., dove non operano condizioni di libero mercato idonee al metodo comparativo. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché meramente assertivo e privo di un adeguato confronto con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso la prova della natura dell’intervento come riforma economico-sociale. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 8, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
"Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi"
La delega deve essere chiaramente determinata e richiamata negli atti del procedimento; senza un espresso conferimento del potere espropriativo, il soggetto privato resta mera delegata all’attività esecutiva e non diviene parte del rapporto espropriativo principale.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il soggetto beneficiario della procedura espropriativa fosse la società affidataria, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo perché il decreto indicava il Comune quale beneficiario dell’espropriazione.
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La riduzione del 25% dell’indennità presuppone che l’espropriazione sia effettuata per un intervento qualificabile come riforma economico-sociale; tale presupposto deve risultare da una previsione normativa o comunque essere specificamente provato.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 196 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio; la Corte ha ritenuto che le valutazioni tecniche del CTU, ove congruamente motivate e condivise dal giudice di merito, non siano sindacabili come mere questioni di fatto.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame, miravano in realtà a una rivalutazione del merito o non si confrontavano con la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, il legittimato passivo è il soggetto che, nel decreto ablatorio, risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal provvedimento emergano in modo espresso e con rilevanza esterna poteri espropriativi attribuiti ad altro ente o soggetto.
- La mera delega di funzioni operative o gestionali nell’ambito di un intervento pubblico non equivale, di per sé, al conferimento del potere espropriativo né trasferisce automaticamente la qualità di parte del rapporto espropriativo principale.
- La determinazione del valore venale del bene espropriato, quando il giudice di merito accolga una consulenza tecnica, è attività rimessa al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in cassazione come richiesta di una nuova valutazione fattuale.
- Il metodo sintetico-comparativo presuppone un mercato di riferimento sufficientemente ordinario e omogeneo; in contesti pianificati e preordinati all’esproprio, come le aree P.I.P., può essere preferibile il metodo analitico-ricostruttivo.
- La riduzione del 25% dell’indennità ex art. 37 T.U. espropri richiede la dimostrazione che l’espropriazione sia funzionale a un intervento di riforma economico-sociale, non essendo sufficiente un’affermazione generica o meramente assertiva.
- In cassazione, le censure che formalmente deducono violazione di legge o omesso esame sono inammissibili quando, in sostanza, mirano a ottenere una nuova valutazione del merito o non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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