Sentenza n. 694/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento del bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo indeterminato e part time (50%) di 45 posti nel profilo professionale di Istruttore di vigilanza – Area degli Istruttori, bandito dal Comune di Salerno e pubblicato il 4.7.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso pubblico per esami per 45 posti a tempo indeterminato e part time al 50% di istruttore di vigilanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il bando di concorso nella parte in cui non prevedeva un punteggio aggiuntivo o premiale per i candidati in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale conseguito con votazione pari o superiore a 70/100, né per chi avesse prestato servizio militare riportando un giudizio di eccellente nelle note caratteristiche. I vizi dedotti erano l'irrazionalità e l'irragionevolezza delle scelte contenute nel bando. Il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione, ma era risultato assente alla prova concorsuale cui era stato convocato; successivamente erano state approvate la graduatoria definitiva e le assunzioni di 56 candidati, senza che tali atti fossero impugnati. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del ricorrente. Il giudice ha affermato che, venuto meno l'interesse della parte che ha introdotto il giudizio, il processo amministrativo non può proseguire nel solo interesse dell'amministrazione resistente a ottenere una pronuncia di rigetto nel merito. Non è stata quindi esaminata la legittimazione ad agire eccepita dal Comune né la fondatezza delle censure rivolte contro il bando. Le spese sono state compensate per la natura formale della decisione; il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: (...) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione (...)
La sopravvenuta perdita dell'interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, anche d'ufficio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe normativa della decisione, senza ulteriore interpretazione espressa nel testo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene meno l'interesse del ricorrente a una pronuncia di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche d'ufficio.
- Il processo amministrativo è retto dal principio di unilateralità: una volta venuto meno l'interesse della parte che ha introdotto il giudizio, la causa non può proseguire esclusivamente per soddisfare l'interesse dell'amministrazione resistente a ottenere una pronuncia di rigetto nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →