Cassazione Civile, Ordinanza n. 32161/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico aveva agito nei confronti di amministrazioni statali e dell'università per ottenere il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie in tema di adeguata remunerazione dei medici specializzandi. Egli aveva frequentato, tra il 1992/1993 e il 1997/1998, la scuola di specializzazione in Chirurgia d'urgenza e Pronto Soccorso senza percepire alcuna remunerazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la specializzazione non fosse compresa negli elenchi delle direttive e non fosse equipollente a Chirurgia generale. In appello il medico aveva censurato l'erronea applicazione delle direttive, la mancata valutazione dell'equipollenza, l'omessa pronuncia su alcune domande e aveva invocato il D.M. 30 gennaio 1998, che riconosceva l'equipollenza tra Chirurgia d'urgenza e Chirurgia generale. La Corte d'appello aveva accolto la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio, ritenendo sufficiente tale equipollenza anche alla luce di ulteriori richiami a denominazioni e classificazioni contenute nel d.lgs. 368/1999. In Cassazione le amministrazioni hanno dedotto violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 6 d.lgs. 257/1991, del d.lgs. 368/1999 e del D.M. 30 gennaio 1998, sostenendo che: il D.M. del 1998 rileva solo ai fini concorsuali interni e non per gli obblighi comunitari; la denominazione Accident and Emergency Medicine non corrisponde alla specializzazione italiana considerata dalla Corte territoriale; la specializzazione in Chirurgia d'urgenza non era prevista come indirizzo di Chirurgia generale nel periodo di frequenza; e, soprattutto, mancava la prova della inclusione del corso tra quelli elencati nelle direttive o della sua concreta equipollenza a specializzazioni di almeno due Stati membri. La Corte di cassazione ha ritenuto che il giudicato interno sul difetto di legittimazione passiva dell'università impedisse di riqualificare la domanda come contrattuale verso l'ateneo, mantenendo la controversia nell'alveo della responsabilità extracontrattuale dello Stato per mancata attuazione delle direttive. Ha quindi accolto il ricorso perché la specializzazione seguita non era inclusa negli elenchi delle direttive e la Corte di merito aveva fondato l'equipollenza su elementi non sufficienti e su atti sopravvenuti e non retroattivi, senza verificare in concreto la corrispondenza del corso a quelli previsti nelle direttive o in almeno due Stati membri al momento della frequenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso delle amministrazioni, ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto fondato il motivo unico perché la Corte territoriale aveva riconosciuto il diritto risarcitorio senza un accertamento fattuale adeguato sull'inclusione/equipollenza della specializzazione, dando rilievo a fonti sopravvenute e non decisive. Restano assorbite le ulteriori questioni non esaminate in appello.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stata la norma processuale invocata per censurare in cassazione l'errore di diritto della sentenza impugnata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 2697 c.c.
richiamato per affermare che l'onere di allegazione e prova dell'inclusione o equipollenza della specializzazione grava sul medico attore.
art. 6 d.lgs. 257/1991
richiamato dai ricorrenti nel contesto della disciplina della formazione dei medici specializzandi, ma la Corte ha escluso che la controversia potesse essere riqualificata in termini contrattuali verso l'università per effetto del giudicato interno.
d.lgs. 368/1999
richiamato come disciplina sopravvenuta e non decisiva per il riconoscimento del diritto relativo a periodi precedenti; non può fondare retroattivamente l'equipollenza.
D.M. 30 gennaio 1998
la Corte ha affermato che il decreto rileva ai fini concorsuali interni e non è decisivo per dimostrare l'equipollenza rilevante ai fini del diritto al risarcimento da tardivo recepimento delle direttive.
Direttiva 75/362/CEE
costituisce, insieme alle altre direttive richiamate, la fonte dell'obbligo degli Stati membri di prevedere una adeguata remunerazione per i medici specializzandi nelle specializzazioni ivi contemplate.
Direttiva 75/363/CEE
richiamata insieme alla direttiva 75/362/CEE come parte del quadro normativo comunitario sull'adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
Direttiva 82/76/CEE
indicata come direttiva oggetto del ritardato recepimento da cui sarebbe derivato il preteso danno risarcibile.
Direttiva 93/16/CEE
richiamata in relazione al d.lgs. 368/1999 e alla classificazione delle specializzazioni, senza che da essa discendesse l'equipollenza affermata dalla Corte territoriale.
Massime di principio
- Nei giudizi di risarcimento per tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi, l'inclusione della specializzazione negli elenchi comunitari o la sua concreta equipollenza a specializzazioni previste in almeno due Stati membri costituisce un fatto costitutivo del diritto e deve essere specificamente allegato e, se contestato o necessario, provato dal danneggiato.
- Il giudice deve sempre verificare d'ufficio, sulla base delle allegazioni e delle prove, la sussistenza dell'inclusione o dell'equipollenza della specializzazione, anche in assenza di una specifica eccezione del convenuto; non è sufficiente un mero richiamo alla denominazione del corso o a una qualificazione normativa sopravvenuta.
- I decreti ministeriali successivi, adottati per finalità organizzative o concorsuali interne, non possono essere utilizzati in modo decisivo e retroattivo per fondare il diritto al risarcimento da mancata attuazione delle direttive comunitarie, se manca la concreta corrispondenza del corso alle specializzazioni contemplate dalla normativa europea vigente al momento della frequenza.
- Per il riconoscimento del diritto indennitario va applicata la disciplina vigente al momento della frequenza del corso; norme o classificazioni sopravvenute non possono estendere retroattivamente il novero delle specializzazioni rilevanti.
- Quando il giudicato interno esclude la legittimazione passiva dell'università, la controversia non può essere riqualificata in modo incompatibile con tale giudicato, ma resta circoscritta alla responsabilità extracontrattuale dello Stato per la mancata attuazione delle direttive.
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