Sentenza n. 5145/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione staccata di Latina n. 607/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di due campi da gioco qualificati dall'amministrazione come campi da tennis e di un campo da padel, nonché diniego di sanatoria edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato in primo grado la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, l'ordinanza di demolizione, il preavviso di diniego e il successivo diniego espresso dell'istanza di sanatoria relativa a due campi da tennis, poi qualificati dal verificatore come campi da beach-games o giochi per bambini, e a un campo da padel scoperto. In appello ha dedotto: l'erroneità dell'ordinanza e della sentenza per avere individuato i due campi come campi da tennis senza adeguato accertamento, sostenendo che si trattasse di opere di edilizia libera, realizzate successivamente all'ordinanza; l'illegittimità della demolizione del campo da padel, assumendo che fosse coperto dalla SCIA precedentemente presentata e non oggetto di rinuncia; l'incompatibilità del diniego di sanatoria con la preesistenza di un centro sportivo legittimato da condono edilizio e con la possibilità di realizzare opere sportive in zona agricola; infine, la violazione dell'art. 71, comma 1, d.lgs. 117/2017, in quanto l'associazione avrebbe dovuto beneficiare della compatibilità delle sedi e dei locali degli enti del Terzo settore con tutte le destinazioni d'uso, deducendo di svolgere attività sportiva dilettantistica rientrante tra le attività di interesse generale.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Quanto ai due campi qualificati nell'ordinanza come campi da tennis, il Consiglio di Stato ha ritenuto verosimile, sulla base della sostanziale corrispondenza delle dimensioni indicate nell'ordinanza e nella verificazione, che si trattasse delle medesime strutture esistenti al momento dell'adozione dell'ordine di demolizione, sebbene impropriamente denominate. Le opere non sono state ritenute di edilizia libera: la recinzione metallica ancorata al suolo, il cordolo perimetrale, il telo impermeabilizzante e i camminamenti in cemento evidenziavano interventi strutturali e di sistemazione del suolo non riconducibili all'art. 6 d.P.R. 380/2001. In particolare, la nozione di aree ludiche senza fini di lucro di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), è stata riferita alle aree collocate in parchi pubblici o comunque aperte al pubblico, attrezzate con giochi per bambini e pavimentazione antitrauma. Quanto al campo da padel scoperto, la dichiarazione dell'associazione di rinunciare genericamente all'esecuzione delle opere previste nella SCIA e di chiederne l'archiviazione è stata ritenuta comprensiva anche di tale opera; essa è quindi rimasta priva di titolo edilizio ed era assoggettabile a demolizione. Il condono edilizio richiamato dall'associazione è stato ritenuto riferibile soltanto all'edificio principale e agli spogliatoi, senza avere prodotto il mutamento della destinazione urbanistica dell'intero lotto, rimasto agricolo. Le opere sono incompatibili con tale destinazione perché sottraggono superfici all'uso agricolo, comportano impermeabilizzazione del suolo e riduzione del verde. È stata infine esclusa l'applicabilità dell'art. 71, comma 1, d.lgs. 117/2017, poiché l'accesso ai benefici previsti per gli enti del Terzo settore presuppone l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non risultata dimostrata nel caso concreto. Le spese d'appello sono state compensate per la novità di alcune questioni.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
aree ludiche senza fini lucro
Le opere di edilizia libera comprendono, nella fattispecie considerata, aree ludiche collocate in parchi pubblici o comunque aperte al pubblico, attrezzate con giochi per bambini e pavimentazione antitrauma; non vi rientrano campi recintati, con opere di sottofondo, cordoli, impermeabilizzazione e camminamenti in cemento.
art. 71, comma 1, d.lgs. 117/2017
Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
La compatibilità urbanistica prevista dalla norma è invocabile dagli enti del Terzo settore iscritti nell'apposito registro; l'iscrizione costituisce condizione necessaria per accedere ai benefici della disciplina.
art. 11 d.lgs. 117/2017
L'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore è necessaria per poter invocare i benefici previsti dal Codice del Terzo settore.
artt. 45 ss. d.lgs. 117/2017
Le disposizioni disciplinano l'apposito registro degli enti del Terzo settore, la cui iscrizione è presupposto per l'applicazione dei benefici invocati.
art. 5, comma 1, lett. t), d.lgs. 117/2017
l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
La riconducibilità dell'attività svolta alle attività di interesse generale non è sufficiente, da sola, a consentire l'applicazione dell'art. 71, comma 1, in assenza dell'iscrizione al registro degli enti del Terzo settore.
Massime di principio
- Le opere costituite da campi recintati, ancorati al suolo e dotati di sottofondi, cordoli, impermeabilizzazioni o camminamenti cementizi non rientrano, per la loro consistenza e funzione, tra le aree ludiche senza fini di lucro eseguibili in edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001.
- La qualificazione impropria di un manufatto nell'ordinanza di demolizione non determina l'illegittimità dell'ordine quando, sulla base degli elementi dimensionali e istruttori disponibili, risulti identificabile con sufficiente certezza l'opera effettivamente esistente e abusiva alla data del provvedimento.
- La rinuncia genericamente riferita a tutte le opere oggetto di una SCIA comprende anche ciascuna delle opere indicate nella segnalazione; pertanto, dopo la rinuncia, l'opera interessata non può più avvalersi del titolo edilizio segnalato ed è esposta ai provvedimenti repressivi per carenza di titolo.
- Un condono edilizio relativo a specifici fabbricati o pertinenze non determina, in assenza di un'esplicita regolarizzazione, il mutamento della destinazione urbanistica dell'intero lotto; le ulteriori opere devono essere valutate autonomamente rispetto alla destinazione di zona.
- La compatibilità con tutte le destinazioni d'uso prevista dall'art. 71, comma 1, d.lgs. 117/2017 presuppone che il soggetto invochi la disciplina quale ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale; la sola pratica di attività sportiva dilettantistica non è sufficiente.
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