Ordinanza n. 618/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: del provvedimento emesso dalla Questura di Palermo in data 20.03.2025, CAT. -OMISSIS- SEZ. II, notificato in data 25.03.2025, a seguito del quale è stata archiviata l’istanza di rilascio di Permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata dal ricorrente in data 30.01.2023; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 10.11.2025, per l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia: del provvedimento emesso dalla Questura di Palermo in data 10.09.2025, Prot -OMISSIS-, depositato il 15.09.2025 e del consequenziale provvedimento del 09.09.2025 Prot. -OMISSIS- notificato il 02.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e successivi provvedimenti impugnati con motivi aggiunti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Palermo del 20 marzo 2025, notificato il 25 marzo 2025, con cui è stata archiviata l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata il 30 gennaio 2023. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato due ulteriori provvedimenti della Questura, adottati nel settembre 2025 e notificati il 2 ottobre 2025, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sulla procedibilità del ricorso introduttivo, poiché l’adozione dei successivi provvedimenti impugnati con motivi aggiunti potrebbe avere fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla trattazione del ricorso originario.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito dei ricorsi né ha assunto una decisione definitiva sulla procedibilità. Rilevata d’ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso introduttivo, in ragione dell’adozione dei successivi provvedimenti impugnati con motivi aggiunti, ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie limitate a tale questione. La decisione finale è stata quindi riservata all’esito del contraddittorio scritto.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, quando rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione non trattata dalle parti, di assegnare un termine per il deposito di memorie sul punto, assicurando il contraddittorio.
Massime di principio
- Quando, dopo il ricorso introduttivo, l’amministrazione adotta ulteriori determinazioni impugnate con motivi aggiunti, il giudice deve verificare se tali atti abbiano fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso originario.
- Se il giudice rileva d’ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione relativa alla procedibilità non previamente discussa dalle parti, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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