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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23906/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale. Il primo motivo denunciava violazione di legge per asserita inutilizzabilità dei verbali di polizia giudiziaria e delle sommarie informazioni testimoniali della persona offesa, assunte in mancanza di delega dell'autorità giudiziaria, con riferimento agli artt. 51-ter ord. pen., 55 e 351 c.p.p. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse valorizzato una sentenza assolutoria prodotta dalla difesa senza esercitare adeguati poteri istruttori sulla credibilità della persona offesa, già rinviata a giudizio per falsa testimonianza. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 51-ter ord. pen.

    richiamato dalla difesa come parametro dell'asserita inutilizzabilità di atti di polizia giudiziaria formati senza delega; la Corte non ne accoglie la lettura, ritenendo utilizzabili gli atti già formati e disponibili al tribunale di sorveglianza.

  • art. 55 c.p.p.

    richiamato insieme agli artt. 51-ter ord. pen. e 351 c.p.p. per sostenere l'illegittimità dell'attività istruttoria della polizia giudiziaria; censura respinta.

  • art. 351 c.p.p.

    richiamato per contestare l'acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali; la Corte esclude l'inutilizzabilità degli atti.

  • art. 678 c.p.p.

    norma posta a fondamento dei poteri istruttori del tribunale di sorveglianza, che può chiedere documenti utili e assumere prove necessarie, utilizzando anche prove già formate e messe a disposizione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato per disporre l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, la revoca dell'affidamento in prova per violazione delle prescrizioni è rimessa alla discrezionalità del tribunale, che deve però motivare in modo adeguato l'esercizio del potere.
  • Il tribunale di sorveglianza, in virtù dei poteri istruttori previsti dall'art. 678 c.p.p., può utilizzare ai fini della decisione gli atti già formati e acquisiti agli atti, senza che sia necessaria una previa richiesta o una delega specifica per la loro valorizzazione.
  • Ai fini della revoca di una misura alternativa, il giudice di sorveglianza può considerare anche fatti sopravvenuti e valutarli incidentalmente in modo autonomo, limitatamente al controllo continuativo sull'assenza di pericolo di recidiva per tutta la durata della misura.
  • Le censure che prospettano vizi di legittimità o motivazione, quando mirano a contestare valutazioni già espresse dal giudice di sorveglianza sull'idoneità degli elementi istruttori e sul comportamento del condannato, non superano il vaglio di ammissibilità se non individuano una reale violazione di legge o un decisivo deficit argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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