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Sentenza

Sentenza n. 442/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18h di sostegno nonostante la necessità di 32h settimanali pari alla frequenza scolastica; 2) GLO del 19/11/2025 nella parte in cui non assegna le ore necessarie; 3) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 32h necessarie in relazione alla disabilità e alle ore di frequenza a scuola; 4) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l' anno 2025/2026 per 32 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 32 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.

Giustizia amministrativa202506992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l’anno scolastico 2025/2026, verbale GLO e atti di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di 32 ore di frequenza scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di minore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso ha contestato l’assegnazione al minore, riconosciuto in situazione di gravità ai sensi della l. 104/1992, di sole 18 ore settimanali di sostegno rispetto alle 32 ore di frequenza scolastica. La parte ricorrente ha dedotto violazione della l. 104/1992, del d.lgs. 66/2017, del d.lgs. 62/2024, delle relative disposizioni attuative e dei principi costituzionali e internazionali in materia di inclusione scolastica, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di motivazione. In particolare, il PEI riconosceva la necessità di una costante mediazione del docente di sostegno e richiamava una richiesta di 30 ore formulata dal GLO, ma quantificava le ore in 18 sulla base della mancanza di risorse economiche. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, in ragione della gravità della disabilità e delle esigenze di sostegno intensivo, fosse necessaria la copertura integrale dell’orario scolastico mediante posti in deroga. Il TAR ha rilevato che non risultava documentata una tempestiva richiesta del dirigente scolastico agli uffici competenti per l’attivazione dei posti in deroga.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che la controversia rientrasse nella materia dei pubblici servizi e, in particolare, del sostegno scolastico. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il PEI nella parte in cui assegnava 18 ore di sostegno, perché la quantificazione era contraddittoria rispetto alla gravità della disabilità, alle risultanze del GLO e allo stesso contenuto del PEI, che attestava la necessità della costante mediazione del docente e l’insufficienza delle ore assegnate. La motivazione fondata sulla carenza di risorse economiche è stata giudicata inidonea: il diritto all’inclusione scolastica e al sostegno necessario è costituzionalmente garantito e non può essere compresso per ragioni finanziarie o per carenze dell’organico di diritto. Il giudice ha precisato che non opera un automatismo assoluto tra disabilità grave e copertura integrale dell’orario: un numero di ore inferiore può essere legittimo solo se il PEI contiene un’adeguata istruttoria e una motivazione specifica sulle ragioni della mancata copertura totale. Nel caso concreto, tale motivazione mancava ed era sostituita dall’adesione alle ore inizialmente disponibili. Il TAR ha inoltre rilevato la mancata prova della richiesta di posti di sostegno in deroga, ritenendo che il dirigente scolastico debba attivarsi tempestivamente sulla base del PEI e delle esigenze accertate dal GLO. Ha annullato gli atti impugnati nei limiti indicati in motivazione, ha accertato il diritto del minore all’assegnazione del sostegno secondo la quantificazione risultante dal GLO e ha ordinato all’amministrazione di provvedere entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore pro tempore della Direzione generale del personale scolastico, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato, se dovuto e versato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La controversia sul sostegno scolastico rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi.

  • art. 3 l. 104/1992

    Collega la condizione di disabilità, anche con necessità di sostegno intensivo, al diritto alle prestazioni necessarie per la piena inclusione; la gravità della disabilità costituisce presupposto per la priorità degli interventi pubblici.

  • art. 12 l. 104/1992

    Il profilo di funzionamento costituisce documento propedeutico alla predisposizione del PEI e alla definizione delle misure necessarie per l’inclusione scolastica.

  • art. 13 l. 104/1992

    Impone l’integrazione scolastica mediante misure di sostegno adeguate alle esigenze dell’alunno con disabilità.

  • art. 7 d.lgs. 66/2017

    Il PEI, elaborato e approvato dal GLO, deve esplicitare le modalità del sostegno didattico e contenere la proposta del numero di ore, sulla base dei bisogni individuali dell’alunno.

  • art. 9, comma 10, d.lgs. 66/2017

    Attribuisce al GLO un ruolo tecnico nella predisposizione del PEI e nella formulazione della proposta relativa alle risorse di sostegno.

  • art. 10 d.lgs. 66/2017

    Impone al dirigente scolastico di formulare, sulla base del PEI, la richiesta complessiva dei posti di sostegno e consente l’assegnazione di risorse ulteriori rispetto all’organico di diritto.

  • art. 8 d.lgs. 66/2017

    Il limite delle risorse disponibili non può essere interpretato in modo da comprimere il nucleo effettivo del diritto costituzionalmente garantito al sostegno scolastico.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Consente al giudice di adottare misure di condanna e misure idonee ad assicurare l’attuazione della decisione, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

  • sentenza Corte costituzionale n. 80/2010

    Esclude limiti massimi rigidi all’assegnazione del sostegno e ammette l’adeguamento dell’organico, anche in deroga, alle esigenze concrete dell’alunno con disabilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 275/2016

    è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione

    Il diritto fondamentale all’inclusione scolastica non può essere subordinato alla disponibilità finanziaria dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Il diritto dell’alunno con disabilità alle misure di sostegno necessarie per l’effettiva inclusione scolastica non può essere negato o ridotto sulla sola base di carenze finanziarie, organizzative o dell’organico di diritto; l’amministrazione deve attivare, quando necessario, il sistema dei posti di sostegno in deroga.
  • Il numero delle ore di sostegno deve essere determinato attraverso il procedimento individualizzato fondato sul profilo di funzionamento, sul PEI e sulla proposta del GLO. È illegittima la quantificazione che si discosti dalle risultanze del GLO senza un’istruttoria adeguata e una motivazione specifica.
  • La disabilità grave o il sostegno intensivo non determinano automaticamente il rapporto 1:1 e la copertura integrale dell’orario scolastico; tuttavia, l’assegnazione di un numero inferiore di ore è legittima solo se il PEI espone puntualmente le ragioni individuali e organizzative della scelta, in coerenza con la documentazione sanitaria, gli obiettivi del PEI e l’effettivo impiego delle risorse.
  • Il dirigente scolastico deve rilevare tempestivamente il fabbisogno individuale di sostegno e richiedere agli uffici scolastici le risorse ulteriori o i posti in deroga necessari in base al PEI e alle esigenze accertate dal GLO. In assenza di prova della richiesta, la mancata copertura delle ore necessarie è imputabile all’amministrazione scolastica.
  • Il giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, può non solo annullare gli atti illegittimi e accertare il diritto al sostegno, ma anche impartire ordini conformativi con termine per l’adempimento e nominare anticipatamente un commissario ad acta per assicurare l’effettività della tutela.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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