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Ordinanza

Ordinanza n. 2453/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione Dirigenziale prot. CB/27287/2026 del 02/03/2026 di rilocalizzazione del posteggio della ricorrente; --della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 199/2021, solo ora opposta; -della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II n. 18/2024; -della nota prot. CB/34913/2025 del 20/03/2025; -della nota prot. CB/55625 del 06/05/2025; -della nota prot. CB/69132/2025 del 03/06/2025; -del verbale trasmesso con nota prot. CB/92875 del 23/07/2025; -del verbale prot. CB/92900 del 23/07/2025; -del verbale prot. CB/93715 del 25/07/2025; -del verbale prot. CB/22804/2025 dell'11/02/2025; -della nota prot. CB/151797/2025 del 20/11/2025; -della nota prot. CB/165576/2025 del 10/12/2025; -della Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II n. 36 del 29/12/2025; -della Deliberazione della Giunta del Municipio n. 2 del 21/01/2026; -ove occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale CB/3149/2025 del 30/12/2025 prot. CB/176161/2025 del 30/12/2025; -della Determinazione Dirigenziale VB/119/2026, prot. VB/8538 del 02/02/2026; -della nota prot. VB/15872/2026 del 26/02/2026; -della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 79/2025; -di ogni altro atto, parere, nota sconosciuti alla ricorrente ed a lei ostativi

Giustizia amministrativa202603172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di rilocalizzazione del posteggio fisso assegnato alle ricorrenti, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale di rilocalizzazione del posteggio e numerosi atti amministrativi presupposti, tra cui deliberazioni capitoline e municipali, note, verbali e ulteriori determinazioni. Dal testo emerge che la contestazione riguarda la delocalizzazione del posteggio fisso nell’ambito di un quadro pianificatorio finalizzato alla successiva assegnazione degli spazi pubblici mediante procedure a evidenza pubblica. In sede cautelare sono rimaste inoltre in discussione la reale volontà dell’amministrazione di estendere alle ricorrenti gli effetti di un giudicato formatosi tra altre parti, l’eventuale portata ultra partes di tale giudicato e la comparabilità del sito residuo con quello di piazza Mancini.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Il giudice ha ritenuto che, allo stato degli atti, la rilocalizzazione non apparisse idonea a cagionare un pregiudizio grave e irreparabile sotto il profilo temporale, poiché anche la nuova collocazione era prevista in scadenza al 31 dicembre 2026 e i posteggi sarebbero stati successivamente assegnati mediante gara. Ha inoltre considerato sufficienti le garanzie procedimentali offerte agli operatori interessati e ha rilevato che la delocalizzazione si inseriva in un generale quadro pianificatorio, prodromico alle future procedure a evidenza pubblica. Le questioni relative al giudicato inter alios, alla sua eventuale efficacia ultra partes e alla comparabilità dei siti non sono state definite nel merito in questa fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso, allo stato degli atti, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La rilocalizzazione temporanea di un posteggio non integra un pregiudizio grave e irreparabile quando anche la nuova collocazione è destinata a cessare entro un termine ravvicinato e gli spazi sono comunque destinati a una successiva riassegnazione mediante gara.
  • La valutazione cautelare può tenere conto del quadro pianificatorio generale nel quale si inserisce la rilocalizzazione degli spazi pubblici, soprattutto quando tale misura è funzionale alla successiva assegnazione mediante procedure a evidenza pubblica.
  • La predisposizione di sufficienti garanzie procedimentali a favore degli operatori interessati alla delocalizzazione può concorrere a escludere, in sede cautelare, la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCommercio e grandi strutture di vendita
RamiDemanio e patrimonio pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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