Cassazione Penale, Sentenza n. 8801/2023 del 01/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza relativo alla liquidazione del compenso spettante al difensore (avv. Claudio Rea) di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Christian Giuseppe Valsecchi). Il Tribunale del riesame si era ritenuto funzionalmente incompetente a liquidare il compenso per attività svolta dinanzi a esso in una procedura ex art. 310 c.p.p. e ha quindi sollevato conflitto negativo nei confronti della Corte di appello, la quale, a sua volta, si era dichiarata incompetente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto accogliendo la soluzione prospettata dal giudice rimettente: ha affermato la competenza della Corte di appello di Milano alla liquidazione del compenso. La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi al difensore spettanti in relazione a procedimenti incidentali de libertate appartiene al giudice della fase o del grado del processo principale in cui l'attività difensiva è stata svolta. Ha altresì chiarito che il comma 3-bis dell'art. 83 del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla legge n. 208/2015, disciplina il tempo di emissione del decreto di pagamento e non muta la regola di competenza. Gli atti sono stati rimessi alla Corte d'appello di Milano.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente alla Corte di cassazione di decidere sul conflitto di competenza tra giudici; utilizzata come base procedurale per la rimessione degli atti alla Cassazione
art. 30, cod. proc. pen.
Richiamata come norma di sistema relativa alla disciplina del conflitto di attribuzione/competenza tra organi giudiziari
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma invocata per la presentazione della requisitoria del Pubblico ministero (atto formale nel procedimento di risoluzione del conflitto)
art. 83, comma 3-bis, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 783, legge n. 208/2015)
Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta
La Corte interpreta questa disposizione come norma di "tempo" (acceleratoria) relativa al momento della liquidazione; non modifica la regola di competenza per la liquidazione dei compensi, che resta ancorata al giudice della fase o del grado principale
Massime di principio
- La competenza a liquidare i compensi del difensore ammesso al gratuito patrocinio per attività svolte in procedimenti incidentali (es. de libertate) spetta al giudice della fase o del grado del procedimento principale in cui l'attività difensiva è stata resa
- Il comma 3-bis dell'art. 83 D.P.R. n.115/2002 disciplina il momento dell'emissione del decreto di pagamento e ha finalità acceleratoria; non trasferisce o rinnova la competenza fra giudici
- Se due giudici si rifiutano di decidere (conflitto negativo) e si determina una stasi del procedimento, la risoluzione spetta alla Corte di cassazione che decide sul conflitto
- Nei casi di provvedimenti incidentali o di riesame/appello cautelare, bisogna verificare quale sia il "processo principale" e il relativo grado: la titolarità ad ammettere il patrocinio e la titolarità a liquidare i compensi tendono a coincidere
- Per il difensore che intende ottenere la liquidazione, è utile indirizzare la richiesta al giudice del grado o della fase principale in cui si è svolta l'attività difensiva e, se si verifica diniego o stasi, considerare la procedura di conflitto di competenza
- La volontà legislativa necessaria a spostare la competenza non è ricavabile dalla disposizione sul tempo di pagamento; occorrerebbe una norma espressa per cambiare l'attuale criterio di competenza
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