Cassazione Penale, Sentenza n. 5220/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Messina che confermava in parte la condanna per reati di bancarotta connessi al fallimento della Meridian Yacht s.r.l. - Durante contestava la sussistenza del dolo necessario per la bancarotta fraudolenta documentale e chiedeva la riqualificazione in bancarotta semplice (o prescrizione); Dell'Anno contestava, tra altri motivi, la mancanza di prova del suo apporto concorsuale nella tenuta/omessa consegna delle scritture contabili (capo A), la proprietà e la sussistenza della distrazione degli stampi (capo C), l'irragionevolezza della quantificazione della pena e l'automatica applicazione delle pene accessorie fallimentari senza tener conto della sentenza Corte Cost. n. 222/2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Durante Provvidenza, ritenendo la motivazione di merito contraddittoria e insufficiente a dimostrare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale; la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio nei confronti di Durante. Il ricorso di Dell'Anno è stato invece in gran parte rigettato: la Cassazione ha confermato la responsabilità per i reati contestati (art. 216 comma 1 n.2 legge fall.) e ha respinto le censure sulla prova e sulla qualificazione degli atti, salvo accogliere il motivo relativo alla illegittima applicazione automatica delle pene accessorie fallimentari alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018; su questo punto la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale: la Corte territoriale aveva ritenuto integrata la fattispecie, la Cassazione ha verificato la necessità di motivare il dolo specifico e la corretta ricostruzione delle condotte attribuite ai singoli amministratori
art. 217 legge fallimentare
Norma sulla bancarotta semplice (anche documentale): richiede diverso grado di responsabilità (dolo generico o colpa). La Cassazione richiama la necessità di considerare questa riqualificazione quando manchi prova del dolo specifico per la fattispecie più grave
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Norma sull'unificazione delle pene per reati continuati o concorrenti: applicata in sede di riforma della pena nei confronti di Dell'Anno
art. 521 c.p.p.
Richiama il divieto per la Corte di pronunciarsi su profili non oggetto di impugnazione; la Cassazione valuta l'adeguatezza della motivazione di merito rispetto ai fatti contestati
Sentenza Corte Cost. n. 222/2018
Dichiarata incostituzionalità della automatica irrogazione delle pene accessorie nel precedente testo dell'art. 216: impone al giudice di calibrare la misura delle pene accessorie entro il nuovo limite edittale (fino a 10 anni) con motivazione concreta; da ciò la Cassazione ha annullato e rinviato la determinazione delle pene accessorie
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta documentale è essenziale provare il dolo specifico (volontà di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); se manchi tale prova i fatti vanno valutati ai fini di una possibile riqualificazione in bancarotta semplice (che ammette dolo generico o colpa).
- Quando più amministratori si sono succeduti, il giudice deve motivare in modo puntuale l'attribuzione del comportamento omissivo o occultativo a ciascuno: la mera posizione formale (prestanome) e la sprovvedutezza possono escludere il dolo e richiedere un diverso inquadramento del fatto.
- Le deduzioni probatorie nuove e generiche in Cassazione, se non adeguatamente documentate o pertinenti, rischiano di essere ritenute inammissibili o autosufficienti: l'impugnazione deve indicare e articolare le risultanze di prova contestate.
- La qualificazione della condotta (distrazione vs. mera fuoriuscita dal ciclo economico) e la titolarità dei beni rilevano concretamente: il giudice deve dar conto degli elementi documentali che provano la titolarità e l'alienazione/distrazione.
- Dopo Corte Cost. n. 222/2018 il giudice è obbligato a motivare la misura delle pene accessorie fallimentari e non può applicarle automaticamente nella misura massima; l'entità va calibrata sul caso concreto e può essere riesaminata in grado di legittimità.
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