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Sentenza

Sentenza n. 8119/2026 - Roma, Sezione 4

per l'accertamento - della illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti la protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202601709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il 21 maggio 2025 l'inserimento in una struttura di accoglienza. La Prefettura ha successivamente depositato una nota del 23 maggio 2025, nella quale ha rappresentato la carenza di posti, la situazione emergenziale derivante dagli sbarchi e la priorità riconosciuta alle persone in condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità. La nota ha inoltre affermato che il richiedente non risultava inserito nella lista trasmessa dalla Questura e lo ha invitato a presentarsi presso la Questura per formalizzare la richiesta di accoglienza. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio, lamentando la mancata adozione di un provvedimento espresso sulla domanda e la mancata individuazione di una soluzione provvisoria di accoglienza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo formato il silenzio-inadempimento in violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990 e dell'art. 14 d.lgs. n. 142/2015. Il termine di trenta giorni è decorso inutilmente; la nota prefettizia del 23 maggio 2025 è stata qualificata come interlocutoria, perché non ha definito l'istanza né individuato un'adeguata soluzione provvisoria. La carenza di posti nelle strutture non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere e, ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, impone comunque al Prefetto di individuare soluzioni idonee per garantire l'accesso a una struttura provvisoria. Il giudice ha inoltre escluso che fosse necessaria una distinta formalizzazione della domanda di accesso alle misure di accoglienza presso la Questura: è sufficiente che il richiedente abbia formalizzato la domanda di protezione internazionale, presupposto incontroverso nel caso di specie. L'amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un Commissario ad acta, attivabile su istanza dell'interessato dopo l'inutile decorso del termine, con ulteriori trenta giorni per provvedere. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 241/1990

    L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto; nel caso concreto il termine di trenta giorni è decorso senza l'adozione di un provvedimento definitivo.

  • art. 14 d.lgs. n. 142/2015

    le misure di accoglienza spettano al richiedente "che ha formalizzato la domanda" di protezione

    La formalizzazione richiesta dalla norma riguarda la domanda di protezione internazionale e non anche una distinta formalizzazione della domanda di accesso alle misure di accoglienza.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015

    Nelle more dell'individuazione di posti nei centri governativi, il Prefetto deve comunque individuare soluzioni idonee per garantire l'accesso a una struttura di accoglienza provvisoria.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.

  • art. 31 c.p.a.

    L'accertamento dell'illegittimità del silenzio comporta l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato dal giudice.

Massime di principio

  • Quando un richiedente ha formalizzato la domanda di protezione internazionale, l'amministrazione deve esaminare e definire con un provvedimento espresso la sua istanza di accesso alle misure di accoglienza; non è necessaria un'ulteriore formalizzazione della domanda di accoglienza presso la Questura.
  • La carenza di posti disponibili nelle strutture di accoglienza non giustifica il silenzio-inadempimento dell'amministrazione né la esonera dall'obbligo di provvedere sull'istanza.
  • La comunicazione con cui l'amministrazione rappresenta la carenza di posti, richiama criteri di priorità e invita l'interessato a ulteriori adempimenti, senza definire la domanda né individuare una soluzione provvisoria, ha natura interlocutoria e non equivale a un provvedimento conclusivo.
  • Nelle more dell'individuazione di posti nei centri governativi, il Prefetto deve individuare soluzioni idonee per garantire l'accesso a una struttura di accoglienza provvisoria.
  • In caso di persistente inerzia dopo l'accertamento giudiziale del silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, attivabile su istanza dell'interessato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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