Cassazione Civile, Ordinanza n. 27306/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, poiché la notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC aveva fatto decorrere il termine breve per impugnare e il ricorso è stato proposto oltre tale termine. Conseguentemente il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento espropriativo relativo a un terreno inserito in un P.E.E.P. del Comune di Bisceglie, per il quale la Corte d'appello di Bari, in sede di rinvio, aveva determinato in favore dei proprietari un'indennità di esproprio di euro 386.535,00, oltre interessi, ordinando il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per violazione del contraddittorio e delle norme sul deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sostenendo che la Corte d'appello avesse deciso prima del decorso integrale dei termini ex art. 190 c.p.c. e senza esaminare gli scritti conclusivi, nei quali erano state riproposte questioni sulla necessità di rinnovare la consulenza tecnica e sulla riduzione del 25% dell'indennità per intervento di riforma economico-sociale ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 327/2001; con il secondo ha contestato la statuizione sulle spese, invocando la soccombenza reciproca perché era stata rigettata la domanda di indennità di occupazione e sostenendo la possibilità di compensazione totale o parziale nel giudizio di rinvio. La Corte ha però esaminato preliminarmente l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti, rilevando che la sentenza impugnata era stata notificata al Comune via PEC il 3 marzo 2021 e che il ricorso per cassazione era stato notificato solo l'8 luglio 2021, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c.; ha inoltre richiamato il principio dell'unitarietà del termine d'impugnazione nelle cause inscindibili o a litisconsorzio unitario.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata per dedurre la lesione del contraddittorio.
art. 190 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la Corte d'appello avesse deciso prima del decorso dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
art. 352 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giusto processo e del contraddittorio.
art. 360 c.p.c.
Indicata quale norma di deduzione dei vizi di violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza.
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 57
Richiamato dal ricorrente per sostenere la riduzione del 25% dell'indennità in presenza di intervento di riforma economico-sociale.
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 21
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in assenza di accordo, la determinazione definitiva dell'indennità dovesse avvenire mediante stima del Collegio dei Tecnici.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca.
art. 325 c.p.c.
Applicato dalla Corte per affermare che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza impugnata eseguita a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, purché risulti provata la regolarità della notifica mediante produzione della documentazione richiesta e salvo contestazione della controparte.
- Quando la controversia coinvolge più parti legate da litisconsorzio unitario o comunque da una causa inscindibile, la notificazione della sentenza a una delle parti può far decorrere il termine breve di impugnazione anche nei confronti delle altre, secondo la regola dell'unitarietà del termine.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, esso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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