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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33618/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/02/2023 con cui il Tribunale di Brescia, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.p.; contestazione della qualificazione del fatto come rapina (sostiene che possa trattarsi di furto ex art. 624 c.p. anzichè rapina ex art. 628 c.p.); richiesta di verifica della dinamica e della volontarietà della resistenza; osservazione che, in caso di rito alternativo, la pena prevedibile sarebbe inferiore a tre anni e quindi inidoneità della custodia; violazione del principio di gradualità della misura; censura della valorizzazione di una pregressa condanna (sostenuta erroneamente come per lo stesso titolo di reato); contestazione dell'inidoneità degli arresti domiciliari in ragione della natura dell'evasione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'appello del pubblico ministero avesse ad oggetto esclusivamente le esigenze cautelari e che le doglianze del ricorrente fossero generiche e prive di specificità, incompatibili con i requisiti di ammissibilità (art. 591 c.p.p.). I giudici hanno confermato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per rapina (anche nella forma impropria, in quanto la sottrazione è stata seguita da minacce finalizzate a consolidare lo spossessamento) e hanno valorizzato le ripetute trasgressioni alle misure non detentive e agli arresti domiciliari, oltre alla mancata contestazione del pericolo di recidiva. Il ricorso è quindi respinto; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro duemila. È stato dato mandato alla Cancelleria per gli adempimenti previsti e per l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non idonea a provare il vizio di motivazione invocato

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 273 c.p.p.; la Corte ha considerato inammissibili le censure per genericità e aspecificità

  • art. 628 c.p.

    Norma sulla rapina: il giudice di merito ha ritenuto configurabile la rapina (anche 'impropria') poiché la sottrazione è stata seguita da minacce finalizzate a consolidare lo spossessamento

  • art. 624 c.p.

    Norma sul furto: evocata dal ricorrente quale possibile riclassificazione del fatto, ma la Corte ha ritenuto insussistente tale persuadezione alla luce delle risultanze che evidenziano minacce successive alla sottrazione

  • art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata e applicato come fondamento per l'inammissibilità delle impugnazioni generiche e non specificamente fondate sulle ragioni del provvedimento impugnato

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 28 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

    Richiamato per disporre gli adempimenti della Cancelleria in vista dell'esecuzione del provvedimento impugnato

  • Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000 n. 186

    Citata in relazione al principio secondo cui la proposizione di un ricorso che determina per colpa la causa di inammissibilità può integrare un fatto rilevante ai fini dell'applicazione di una sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Un'impugnazione cautelare è inammissibile se le censure sono generiche, apodittiche o non mettono in relazione le ragioni dell'impugnazione con le specifiche esplicitazioni del giudice di merito
  • La valutazione della sussistenza della misura cautelare si basa sugli elementi concreti e attualmente disponibili; deduzioni difensive su possibili riti alternativi e su future quantificazioni della pena, se speculative, hanno scarso rilievo
  • La qualificazione del fatto (furto vs rapina) si fonda sulla dinamica accertata: la sottrazione seguita da minacce finalizzate a consolidare lo spossessamento può integrare la rapina, anche nella forma impropria
  • Ripetute violazioni di misure non detentive e degli arresti domiciliari costituiscono elemento rilevante per ritenere inidonee misure meno afflittive e per giustificare l'aggravamento verso la custodia in carcere
  • Il principio di gradualità delle misure cautelari richiede doglianze motivate: contestare la graduazione senza argomentazioni specifiche è inefficace e può portare all'inammissibilità del ricorso
  • La mancata contestazione di elementi rilevanti (es. pericolo di recidiva) indebolisce il ricorso: il ricorrente deve contrastare espressamente i presupposti fattuali su cui si fonda la misura cautelare
  • La proposizione di ricorsi manifestamente generici o colposamente inammissibili può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende

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