Sentenza n. 618/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0217725 del 10.11.2025, a firma del Rettore, con cui l’Università di Siena ha rigettato la richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’art. 5, comma 16 del D.Lgs. 517/1999, per la durata quinquennale dell’incarico di direzione di Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero “Alta Valdelsa” dell’Azienda Sanitaria ASL Toscana Sud-Est; degli atti a quello presupposti, connessi e conseguenziali e in particolare: della nota prot. n. 228174 del 28.11.2025, unitamente al decreto rettorale n. 0228692 di pari data, nella parte in cui stabiliscono che “A decorrere dal 1° dicembre 2025 e per la durata di sei mesi, corrispondente al periodo di prova (fino al 31 maggio 2026), il Prof. Gabriele CENTINI, Professore associato (Legge 240/10) a tempo pieno per il gruppo scientifico disciplinare 06/MEDS-21 – Ginecologia e ostetricia (settore scientifico disciplinare MEDS-21/A – Ginecologia e ostetricia) presso il Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo di questa Università, è collocato in aspettativa, senza assegni, ai sensi dell’articolo 14 del D.P.R. 382/80, a seguito del conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Alta Valdelsa”; della nota dell’Università di Siena prot. prot. 2025-UNSISIE-0231864, trasmessa a mezzo pec in data 6.12.2025, di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela promossa dal Prof. Gabriele Centini formulata dal ricorrente in data 19.11.2025, e per accertare e dichiarare il diritto del Prof. Centini ad essere collocato, a far data dal 1°dicembre 2025, in aspettativa per la durata quinquennale dell’incarico di Dirigente Medico di struttura complessa – disciplina di Ginecologia e Ostetricia - per la direzione dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Alta Valdelsa dell'Azienda USL Toscana Sud Est; con conseguente condanna dell’Università di Siena a collocare il ricorrente in aspettativa a far data dal 1° dicembre 2025 per tutta la durata dell’incarico o di Dirigente Medico di struttura complessa – disciplina di Ginecologia e Ostetricia - per la direzione dell'U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Alta Valdelsa dell'Azienda USL Toscana Sud Est.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale dell’aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico di direzione di struttura complessa, con collocamento in aspettativa limitato al solo periodo di prova, nonché atti connessi e successivo diniego dell’autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (docente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, professore universitario a tempo pieno, aveva ottenuto dall’azienda sanitaria un incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa di ginecologia e ostetricia ai sensi degli artt. 15, comma 7, e 15-ter del d.lgs. 502/1992. Aveva quindi chiesto all’Università il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, ai sensi dell’art. 5, comma 16, del d.lgs. 517/1999. Il Consiglio del Dipartimento di appartenenza aveva espresso parere favorevole, ma il Rettore aveva concesso l’aspettativa soltanto per i sei mesi del periodo di prova, negandola per il quinquennio. Il diniego era motivato, in via principale, assumendo che l’incarico sanitario fosse a tempo indeterminato, esclusivo e incompatibile con la permanenza del rapporto universitario; in via subordinata, rilevando l’insufficiente valutazione della compatibilità dell’assenza con le esigenze didattiche e di ricerca; inoltre, l’Università prospettava la possibilità di modelli organizzativi alternativi fondati sul convenzionamento con l’azienda sanitaria. Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 5, comma 16, del d.lgs. 517/1999, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, degli artt. 3, 51, 97 e 98 Cost., dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. Chiedeva anche l’accertamento del diritto all’aspettativa e la condanna dell’Università a collocarlo in aspettativa per l’intera durata dell’incarico. L’Università eccepiva il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la domanda riguardasse il rapporto di lavoro sanitario privatizzato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse il rapporto di pubblico impiego del docente con l’Università e, precisamente, la concessione dell’aspettativa, non il rapporto instaurato con l’azienda sanitaria. Ha accolto l’azione di annullamento. L’art. 5, comma 16, del d.lgs. 517/1999 consente ai professori e ricercatori universitari cui sia conferito un incarico di direzione di struttura complessa ai sensi degli artt. 15, comma 7, e 15-ter del d.lgs. 502/1992 di essere collocati, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca, in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico. Le sole ragioni ostative individuate dalla norma sono la mancanza di un incarico riconducibile alla tipologia della direzione di struttura complessa prevista dalla legge e la concreta incompatibilità dell’assenza con le esigenze didattiche e di ricerca. Nel caso concreto il primo presupposto sussisteva, poiché l’incarico era quinquennale e conferito ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. 502/1992. Il TAR ha escluso che l’incarico potesse essere qualificato come a tempo indeterminato: gli incarichi ex art. 15-ter sono a tempo determinato, di durata quinquennale o settennale, e la possibilità di rinnovo non ne muta la natura. È stata inoltre ritenuta irrilevante la disciplina dell’art. 15-septies, non applicabile agli incarichi di struttura complessa. Quanto al secondo presupposto, il Consiglio di Dipartimento era l’organo competente a valutare la compatibilità dell’aspettativa con le esigenze didattiche e di ricerca e aveva espresso parere favorevole. L’Università non poteva semplicemente ignorare tale parere, anche se ritenuto insufficiente o non adeguatamente motivato: avrebbe dovuto ritirarlo o acquisire un nuovo apporto consultivo, evidenziando le relative criticità. L’onere di integrare l’istruttoria gravava sull’amministrazione e non poteva essere trasferito al richiedente. Neppure il prospettato convenzionamento tra Università e azienda sanitaria costituiva un presupposto previsto dalla legge o una valida ragione di diniego. Gli atti impugnati sono stati pertanto annullati, con obbligo dell’Università di rinnovare il procedimento secondo i principi stabiliti nella sentenza. Sono state respinte le domande di accertamento e condanna, poiché la posizione del docente è stata qualificata come interesse legittimo e non come diritto soggettivo. L’Università è stata condannata alle spese di giudizio per € 4.000,00, oltre IVA e CPA; è stata invece esclusa la condanna per lite temeraria per mancanza di mala fede o colpa grave.
Norme richiamate
art. 5, comma 16, d.lgs. 517/1999
i professori e i ricercatori universitari, ai quali sia attribuito dalle aziende ... un incarico di struttura complessa ... possono essere collocati, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca, ... in aspettativa senza assegni con riconoscimento della anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico
La norma configura una posizione soggettiva qualificata, ma di interesse legittimo, e limita le ragioni ostative alla mancanza dell’incarico tipizzato oppure alla concreta incompatibilità dell’assenza con le esigenze didattiche e di ricerca.
artt. 15, comma 7, e 15-ter, d.lgs. 502/1992
Individuano la tipologia dell’incarico di direzione di struttura complessa rilevante ai fini dell’aspettativa; tali incarichi sono a tempo determinato, con durata da cinque a sette anni, eventualmente rinnovabili.
art. 15, comma 7-quinquies, d.lgs. 502/1992
Esclude l’utilizzo dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 15-septies per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.
art. 23-bis, comma 1, d.lgs. 165/2001
È richiamato quale espressione della generale tradizione normativa favorevole alla mobilità e allo svolgimento di attività presso altre amministrazioni o soggetti.
art. 7, comma 1, l. 240/2010
i professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati
Conferma il quadro generale di favore per l’aspettativa dei docenti universitari, rispetto al quale l’art. 5, comma 16, del d.lgs. 517/1999 costituisce disciplina speciale.
artt. 3, comma 2, e 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Fondano la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al rapporto di impiego del docente universitario, appartenente al pubblico impiego non privatizzato.
art. 21-nonies l. 241/1990
Non disciplina il ritiro di un atto endoprocedimentale prima dell’adozione del provvedimento finale; l’amministrazione può ritirare un parere endoprocedimentale illegittimo o errato senza le formalità dell’annullamento d’ufficio.
art. 2, comma 5, d.lgs. 517/1999
Ricollega le forme di collaborazione istituzionale tra Servizio sanitario nazionale e università a protocolli d’intesa con l’amministrazione regionale, senza imporre il previo tentativo di convenzionamento quale condizione per l’aspettativa.
art. 64, comma 2, c.p.a.
È richiamato con riguardo all’utilizzabilità in giudizio della circostanza, non contestata, relativa all’individuazione del Consiglio di Dipartimento quale organo competente alla valutazione della compatibilità dell’aspettativa.
art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata richiede mala fede o colpa grave, non ravvisate nel comportamento dell’Università.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 5, comma 16, del d.lgs. 517/1999, il diniego o la limitazione dell’aspettativa richiesta da un professore o ricercatore universitario cui sia stato conferito un incarico di direzione di struttura complessa può fondarsi soltanto sulla mancata riconducibilità dell’incarico alla tipologia prevista dagli artt. 15, comma 7, e 15-ter del d.lgs. 502/1992 oppure sulla concreta incompatibilità dell’assenza con le esigenze didattiche e di ricerca.
- Gli incarichi di direzione di struttura complessa conferiti ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. 502/1992 hanno natura a tempo determinato, anche se rinnovabili; la possibilità di rinnovo non li trasforma in rapporti a tempo indeterminato e non costituisce, di per sé, ragione ostativa alla concessione dell’aspettativa prevista dall’art. 5, comma 16, del d.lgs. 517/1999.
- Quando l’organo competente esprime un parere favorevole sulla compatibilità dell’aspettativa con le esigenze didattiche e di ricerca, l’amministrazione procedente non può considerare tale parere tamquam non esset. Se lo ritiene insufficiente o erroneo, deve ritirarlo o acquisire un nuovo apporto consultivo, indicando le criticità riscontrate; l’onere di completare l’istruttoria non può essere trasferito al richiedente.
- La concessione dell’aspettativa prevista dall’art. 5, comma 16, del d.lgs. 517/1999 non è subordinata al previo tentativo di instaurare un convenzionamento o altro modello organizzativo tra l’università e l’azienda sanitaria, in assenza di una specifica previsione normativa che imponga tale adempimento.
- La controversia sulla concessione dell’aspettativa a un docente universitario riguarda il rapporto di pubblico impiego non privatizzato con l’università e appartiene alla giurisdizione amministrativa, anche quando l’aspettativa è richiesta in ragione di un incarico conferito da un’azienda sanitaria.
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