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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4710 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Accertamento - Litisconsorzio necessario - Società di fatto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

contestazione della configurabilità di una "società di fatto" e delle relative conseguenze fiscali; la questione riguarda se la qualificazione come società di fatto implichi la necessità di chiamare in giudizio tutti i soggetti coinvolti per poter decidere compiutamente sulla pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 59, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

La decisione

La Corte ha affermato il principio secondo cui la controversia sulla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti. Ne consegue che, nelle ipotesi in cui per la natura del rapporto e la situazione comune a più soggetti la decisione non possa raggiungere il suo scopo se non resa nei confronti di tutti, l'assenza di chiamata in giudizio di tali soggetti rileva e deve essere sanata (o la domanda dichiarata inammissibile/il processo sospeso per integrazione del contraddittorio). La pronuncia cita e si raccorda con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 23261/18, 24025/18, 15566/2016, 8211/2022).

Norme richiamate

  • art. 59, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    art. 59, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992

    il giudizio tributario richiede il litisconsorzio necessario quando, per la particolare natura del rapporto o per la situazione comune a più soggetti, la decisione non può conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di tutti; la configurazione della "società di fatto" rientra in tali ipotesi

Massime di principio

  • Quando la domanda verte sulla esistenza di una società di fatto, occorre valutare se la pronuncia possa efficacemente risolvere la controversia senza chiamare in giudizio tutti i partecipanti: se no, sussiste il litisconsorzio necessario.
  • La mancata chiamata in giudizio di tutti i soggetti coinvolti nella società di fatto costituisce vizio procedurale rilevante che può determinare l'inammissibilità della domanda o l'obbligo di integrazione del contraddittorio.
  • In casi simili il giudice deve verificare d'ufficio la sussistenza del litisconsorzio necessario e, se manca, ordinare l'integrazione del contraddittorio ovvero pronunciare l'estinzione/inammissibilità della domanda secondo le norme processuali applicabili.
  • Per il contribuente è consigliabile, fin dalla fase introduttiva del giudizio, chiamare in causa tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella presunta società di fatto o documentare perché la decisione sarebbe comunque efficace senza il loro intervento.
  • Per l'Amministrazione finanziaria è strategico far valere tempestivamente l'esigenza di litisconsorzio necessario quando la ricostruzione giuridica presuppone una situazione comune e collegata tra più soggetti, per evitare pronunce inefficaci.
  • In sede probatoria occorre raccogliere elementi che dimostrino la sussistenza di rapporti economici, patrimoniali e organizzativi idonei a configurare la società di fatto; l'esito probatorio incide anche sulla valutazione della necessità di litisconsorzio.

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