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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48896/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 495 c.p. La ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità per violazione del principio del contraddittorio per omissione della considerazione delle conclusioni scritte del difensore nel giudizio di appello (nel periodo di applicazione del c.d. contraddittorio cartolare previsto dall'art. 23-bis legge n.176/2020); 2) vizio di valutazione della testimonianza di Fioravanti; 3) contestazione della configurabilità del reato di falso (art. 495 c.p.), sostenendo che si tratti di falso grossolano o innocuo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e, in particolare, ha accolto il primo motivo: è stata riscontrata la nullità della sentenza di appello per violazione del contraddittorio cartolare, poiché le conclusioni scritte del difensore dell'imputata, regolarmente trasmesse e comprovate da ricevuta PEC, risultano ignorate e non valutate in sentenza. Tale omissione configura una nullità di ordine generale in materia di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato (art. 178 lett. c. c.p.p.). I restanti motivi sono stati assorbiti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Norme richiamate

  • art. 23-bis legge n.176 del 2020 (testo coordinato)

    Fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.

    Consente la trattazione 'cartolare' in appello scambiando atti scritti al posto dell'oralità; il contraddittorio si realizza tramite le conclusioni scritte delle parti, che devono essere annotate e valutate in sentenza.

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Fondamento costituzionale del diritto di difesa e del contraddittorio argomentativo; la trattazione cartolare non può privare le parti del diritto di dire e contraddire.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    La violazione delle norme concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato può comportare nullità; la mancata immissione delle conclusioni difensive integra una nullità rilevante.

  • art. 599, art. 602 e art. 611 c.p.p. (richiamati nel ragionamento)

    Confronto tra le forme ordinarie di trattazione (udienza pubblica o camerale con partecipazione) e la modalità 'cartolare' prevista dall'emergenza, evidenziando la perdita di oralità e/o pubblicità ma la necessità di garantire comunque il contraddittorio tramite atti scritti.

  • art. 337 c.p.

    Norma del codice penale relativa a uno dei reati per cui la ricorrente è stata condannata; richiamata perché oggetto della sentenza impugnata.

  • art. 495 c.p.

    Norma sul falso in atti pubblici, oggetto della contestazione che la ricorrente ha dedotto fosse un falso grossolano o innocuo; la Suprema Corte non ha approfondito questo profilo perché ha annullato per vizio più grave relativo al contraddittorio.

  • art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso e nella decisione; citato in relazione all'esposizione sintetica dei motivi nel procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Nel periodo in cui si applica la trattazione cartolare (art. 23-bis legge n.176/2020), il contraddittorio si realizza attraverso lo scambio e l'effettiva immissione nel fascicolo delle conclusioni scritte: l'assenza della decisiva conclusione difensiva nel fascicolo integra nullità rilevante.
  • Chi esercita il diritto di difesa deve conservare e, se possibile, allegare prova della tempestiva trasmissione telematica (es. ricevuta PEC) delle conclusioni per poter eccepire l'omissione in cassazione.
  • La Corte di appello è tenuta a prendere in considerazione e valutare espressamente le conclusioni scritte delle parti; la totale omissione o preterizione non è mera svista formale ma causa di annullamento.
  • Se la nullità del contraddittorio è tempestivamente dedotta in cassazione e dimostrata, i restanti motivi di impugnazione possono essere assorbiti e il giudizio deve essere rinviato per nuovo esame.
  • In casi analoghi, le parti che vogliono preservare il diritto all'oralità possono esercitare il potere di richiedere la discussione orale entro i termini previsti dalla normativa emergenziale; in mancanza di ciò, è cruciale garantire la corretta immissione e registrazione degli atti scritti.

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