Sentenza n. 194/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite in euro 600,00
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione delle spese processuali, ritenendolo non conforme ai parametri previsti dalla Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55. Nel corso del giudizio di appello è stata rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità dell'impugnazione per notificazione oltre il termine dimidiato applicabile ai sensi dell'art. 87 c.p.a.; alle parti è stato assegnato un termine per memorie su tale questione. Successivamente, l'appellante ha dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio in applicazione della rinuncia alla prosecuzione depositata dall'appellante e notificata alla controparte. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura relativa alla liquidazione delle spese né è stata definita la questione della possibile tardività o inammissibilità dell'appello. Le spese del grado sono state compensate, considerata la limitata attività difensiva svolta da entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; la decisione definisce il giudizio per estinzione.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia alla prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 87 c.p.a.
Indicato quale fondamento del termine dimidiato rilevante per la possibile tardività della notificazione dell'appello.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito l'assegnazione alle parti di un termine per memorie sulla questione rilevata d'ufficio della possibile inammissibilità dell'appello.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Parametro invocato dall'appellante per contestare la liquidazione delle spese processuali effettuata dal TAR.
Massime di principio
- La rinuncia alla prosecuzione del giudizio, validamente dichiarata e notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo senza esame delle questioni di merito o delle questioni preliminari ancora controverse.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese del grado possono essere compensate quando l'attività difensiva svolta da entrambe le parti sia limitata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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