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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22015/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato parzialmente l'ordinanza impugnata (limitatamente al capo 31) e disposto la liberazione formale su quel capo, confermando per il resto la misura cautelare degli arresti domiciliari per una serie di condotte corruttive; il difensore aveva dedotto vizi della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia rituale dell'avvocato (art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Il Collegio ha altresì aderito al precedente orientamento della Corte (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016) secondo cui la sanzione di cui all'art. 616 si applica anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito alla rinuncia rituale dell'appellante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata equitativamente per l'importo di euro 3.000,00 anche in caso di inammissibilità determinata da rinuncia

  • Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016 (Rv. 267373)

    Precedente cui il Collegio ha aderito: l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e la sanzione si applica anche quando l'inammissibilità deriva da rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d).
  • L'inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, salvo diversa indicazione della Corte.
  • La giurisprudenza consolidata considera l'art. 616 applicabile indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità, pertanto la rinuncia non evita l'esborso della sanzione pecuniaria.
  • Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare gli effetti economici e processuali: la rinuncia può interrompere la strada dell'impugnazione ma non elimina l'onere delle spese e delle eventuali sanzioni.
  • La validità della rinuncia dipende dalla sua ritualità e dalla procura dell'avvocato (procura speciale ove richiesta); contestazioni sulla ritualità devono essere sollevate tempestivamente.

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