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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36261/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria su un immobile in proprietà superficiaria. Dopo la morosità del debitore principale, il creditore notificava il precetto anche all'acquirente dell'immobile e avviava espropriazione contro il terzo proprietario ai sensi dell'art. 602 c.p.c. La terza datrice di ipoteca proponeva opposizione all'esecuzione sostenendo che il credito non fosse sorto, per difetto di erogazione della somma mutuata. Il tribunale accoglieva l'opposizione e la corte d'appello la confermava. In cassazione il successore della banca deduceva: 1) difetto di legittimazione ad agire dell'opponente perché non destinataria del precetto e non più titolare del bene; 2) difetto di interesse ad agire; 3) nullità dell'intero giudizio per mancata partecipazione del debitore principale e dell'acquirente dell'immobile, asseriti litisconsorti necessari; 4) insussistenza di un onere probatorio a carico del creditore circa l'esistenza del debito principale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, rilevando che nell'opposizione all'esecuzione promossa o minacciata contro il terzo proprietario sono parti necessarie il creditore, il debitore diretto e il terzo proprietario. Poiché nel giudizio non erano stati evocati né il debitore principale né l'acquirente del bene, il contraddittorio era incompleto. La nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ha comportato la cassazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Lucca in diversa composizione per la rinnovazione del giudizio nel contraddittorio integro. Restano assorbiti gli altri motivi, compresa la questione sull'interesse ad agire e sull'onere della prova.

Norme richiamate

  • art. 602 c.p.c.

    disciplina l'espropriazione contro il terzo proprietario; nel relativo giudizio di opposizione devono partecipare tutti i soggetti la cui posizione è direttamente incisa dall'accertamento sull'azione esecutiva.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come norma sull'opposizione all'esecuzione; la Corte non decide nel merito dei relativi presupposti perché assorbe le censure per difetto di litisconsorzio.

  • art. 102 c.p.c.

    la pretermissione di un litisconsorte necessario determina nullità del giudizio per mancata integrità del contraddittorio.

  • art. 354 c.p.c.

    in presenza di nullità derivante da mancata partecipazione di litisconsorti necessari, la causa va rimessa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando sia necessario rinnovare il giudizio per vizio del contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente sul tema dell'onere della prova dell'esistenza del debito principale; motivo assorbito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla legittimazione ad agire dell'opponente.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso sul profilo della legittimazione ad agire.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso sul requisito dell'interesse ad agire.

  • art. 2859 c.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso, senza decisione nel merito per assorbimento.

  • art. 2870 c.c.

    richiamato nel primo motivo di ricorso, senza decisione nel merito per assorbimento.

  • art. 1479 c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza decisione nel merito per assorbimento.

  • art. 1483 c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza decisione nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • Nell'opposizione all'esecuzione proposta o minacciata contro il terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., il contraddittorio è necessariamente integrato dalla partecipazione del creditore, del debitore diretto e del terzo proprietario, perché l'accertamento sull'esistenza del diritto a procedere esecutivamente incide direttamente sulla posizione del debitore.
  • La mancata partecipazione di un litisconsorte necessario determina nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche per la prima volta in cassazione.
  • Quando il vizio riguarda il contraddittorio originario in primo grado, la cassazione deve essere disposta con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione dell'intero giudizio nel contraddittorio integro.
  • Le questioni di legittimazione ad agire, interesse ad agire e onere della prova restano assorbite se la decisione è travolta da un vizio originario di litisconsorzio necessario non integro.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveLitisconsorzio necessario
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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