Sentenza n. 3201/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 514/2024, pubblicata il 14.06.2024, del Tribunale Ordinario di Monza - Sezione Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato del Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, con la quale era stato disposto, per cinque anni scolastici, l'accredito complessivo di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero alle spese di lite. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto all'accredito delle somme, insistendo soltanto per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme dovute sulla Carta elettronica del docente. Le spese sono state integralmente compensate. Il Collegio ha motivato la compensazione richiamando l'inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996: la notificazione via PEC della sentenza, ai fini della decorrenza del termine, non era stata correttamente effettuata presso la sede reale dell'amministrazione all'indirizzo PEC risultante dal Registro delle PP.AA., come richiesto dall'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta, essendo intervenuta l'esecuzione spontanea dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
È la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sulla quale dovevano essere accreditate le somme riconosciute dal giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche prima dell'esecuzione forzata o dell'azione di ottemperanza.
art. 16-ter d.lgs. n. 179/2012
Richiede, secondo il giudice, che la notificazione via PEC della sentenza ai fini dell'adempimento del termine dilatorio sia effettuata presso l'indirizzo PEC dell'amministrazione risultante dal Registro delle PP.AA., riferito alla sede reale dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente dà atto della piena soddisfazione della propria pretesa, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è inammissibile se viene proposta senza il previo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni, la notificazione della sentenza via PEC deve essere effettuata presso l'indirizzo dell'amministrazione risultante dal Registro delle PP.AA. e riferibile alla sede reale dell'amministrazione; una notificazione eseguita presso un indirizzo diverso non consente il decorso del termine.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese: qualora il ricorso sia stato proposto prima del decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, le spese possono essere integralmente compensate.
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