Parere n. 11/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Maria Maddalena Boccia e Gennaro Parisi contro l’Ente parco nazionale del Vesuvio per l’annullamento: a) dell’ordinanza n. 28/2024 del 14 novembre 2024 con la quale è stata intimata la demolizione di opere asseritamente abusive allocate presso l’unità immobiliare, ubicata in Terzigno; b) di ogni altro atto e/ o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza n. 28/2024 del 14 novembre 2024, con cui è stata intimata la demolizione di opere edilizie ritenute abusive nel Comune di Terzigno.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, corredato da istanza cautelare, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione adottata dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Il Consiglio di Stato aveva richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione istruttoria documentata sui fatti, da acquisire anche presso l’Ente Parco e il Comune di Terzigno e da partecipare ai ricorrenti per eventuali osservazioni e controdeduzioni. Alla data dell’adunanza, tale relazione non risultava pervenuta. La questione cautelare riguardava la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora rispetto all’ordinanza impugnata; la decisione sul merito è stata invece rinviata in attesa dell’integrazione istruttoria.
Il parere
La Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo che dagli atti non emergesse alcun sicuro elemento per una positiva delibazione del fumus boni iuris e che il periculum in mora non fosse manifestamente apprezzabile. Il rigetto è stato adottato impregiudicata ogni questione di rito e di merito. Quanto alla decisione definitiva sul ricorso, la Sezione ha sospeso l’adozione del parere e disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetta entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata, acquisendo gli elementi necessari dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dal Comune di Terzigno. La relazione dovrà essere partecipata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata rigettata perché non emergevano dagli atti elementi sufficienti per ritenere integrato il fumus boni iuris e perché il periculum in mora non risultava manifestamente apprezzabile.
Istruttoria sul merito
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere entro sessanta giorni una relazione istruttoria documentata, acquisendo i necessari elementi di fatto dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dal Comune di Terzigno.
Partecipazione dei ricorrenti alla relazione
La relazione istruttoria deve essere partecipata ai ricorrenti, ai quali deve essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è stato depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi della disposizione richiamata.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la mancanza della relazione istruttoria richiesta dal Consiglio di Stato non impedisce necessariamente l’esame dell’istanza cautelare, quando la domanda può essere valutata sulla base degli atti disponibili, ma può giustificare la sospensione della decisione sul merito e la richiesta di ulteriori acquisizioni istruttorie.
- La tutela cautelare nel ricorso straordinario richiede una positiva delibazione del fumus boni iuris e una concreta apprezzabilità del periculum in mora; in assenza di elementi sicuri sul primo e di una manifesta emergenza del secondo, l’istanza deve essere rigettata.
- Quando il Consiglio di Stato dispone un’integrazione istruttoria nel procedimento per ricorso straordinario, gli elementi acquisiti devono essere partecipati al ricorrente per consentire osservazioni e controdeduzioni entro un termine congruo, non inferiore a quello stabilito nel provvedimento istruttorio.
- L’ingiustificato mancato adempimento agli incombenti istruttori può consentire la decisione del ricorso sulla base della documentazione già presente agli atti.
Impugnazione dell’ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla proprietaria di un fondo e dal committente delle opere contro l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 28/2024 del 14 novembre 2024, ricevuta il 26 novembre 2024, con cui è stata intimata la demolizione di opere edilizie ritenute abusive insistenti su un lotto ubicato nel Comune di Terzigno.
Istanza cautelare
Il ricorso, notificato il 21 marzo 2025 e depositato direttamente al Consiglio di Stato il 2 settembre 2025, era corredato da una domanda di sospensione cautelare dell’efficacia dell’ordinanza impugnata.
La Sezione ha ritenuto possibile esaminare la domanda cautelare anche in assenza della relazione istruttoria richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tuttavia, l’istanza è stata rigettata perché dagli atti non emergeva alcun elemento sicuro idoneo a sostenere il fumus boni iuris e perché il periculum in mora non risultava manifestamente apprezzabile.
Mancata trasmissione della relazione istruttoria
Con nota del 16 settembre 2025 la Sezione aveva chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere entro venti giorni una relazione dettagliata e documentata sui fatti, da inviare anche al difensore dei ricorrenti per consentire osservazioni e controdeduzioni.
Alla data dell’adunanza del 4 dicembre 2025, la relazione non risultava pervenuta, neppure ai fini della sola trattazione dell’incidente cautelare.
Integrazione istruttoria sul merito
La Sezione ha disposto che il Ministero trasmetta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, una relazione istruttoria documentata. A tal fine il Ministero dovrà acquisire gli elementi di fatto necessari dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dal Comune di Terzigno.
La relazione dovrà inoltre essere partecipata ai ricorrenti, ai quali dovrà essere assegnato un termine non inferiore a trenta giorni per formulare eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Rinvio della decisione
Il rigetto della domanda cautelare non anticipa la decisione sul merito. La Sezione ha dichiarato impregiudicata ogni questione di rito e di merito, ha sospeso l’adozione del parere definitivo e ha rinviato la trattazione dell’affare al secondo trimestre del 2026.
In caso di ingiustificato mancato adempimento agli incombenti istruttori, il ricorso potrà essere deciso sulla base dei documenti già presenti in atti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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