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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - Napoli, Sezione 7

PER L’ESECUZIONE della sentenza n. 1412/2024 resa il 22/03/2024 dal Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro – Dott.ssa Ida Ponticelli, all’esito del giudizio recante R.G. 14146/2023, non impugnata e passata in giudicato

Giustizia amministrativa202502369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.294,05, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, non impugnata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di € 1.294,05, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, per servizi prestati con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza esecutiva era stata notificata al Ministero il 20 novembre 2024; il passaggio in giudicato era stato certificato il 22 novembre 2024. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione in forma esecutiva e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo al pagamento della sorte capitale e degli interessi dovuti. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e ponendo il compenso di € 500,00 a carico dell'Amministrazione. Ha inoltre ritenuto sussistenti i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessante con l'insediamento del commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama i presupposti dell'articolo 114 c.p.a. e, al comma 4, lett. e), la fissazione di una penalità di mora.

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento; la penalità ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.

    La penalità di mora può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza; cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio ex art. 14 del D.L. 669/1996 di 120 giorni dalla notifica della sentenza in forma esecutiva

    L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione può essere proposta dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo in forma esecutiva.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato in forma esecutiva all'amministrazione e, per le condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione, è inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato recante una condanna pecuniaria dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
  • La penalità di mora può essere determinata in misura parametrata all'interesse legale sulla somma oggetto della condanna, in assenza di valide ragioni ostative evidenziate dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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