Cassazione Civile, Ordinanza n. 33986/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Giudice di pace di Melfi del 14 agosto 2019, che aveva convalidato la proroga del suo trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri per ulteriori quindici giorni. Con un unico motivo ha denunciato la falsa o erronea applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, richiamando anche l'art. 13 del medesimo decreto, sostenendo che il giudice di pace non avrebbe considerato che il decreto prefettizio posto a base del trattenimento era stato notificato il 18 ottobre 2013 e che, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe fondato su presupposti non più attuali. In sostanza, le censure erano dirette non tanto contro la proroga del trattenimento, quanto contro il presupposto decreto di espulsione, ritenuto dal ricorrente ormai privo di efficacia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 invocato dal ricorrente disciplina un'ipotesi diversa, cioè l'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell'ordine di allontanamento, e quindi non era pertinente rispetto alla doglianza proposta. Ha inoltre osservato che il richiamo all'art. 13 del medesimo decreto era del tutto generico, senza indicazione del precetto specificamente violato. La Corte ha poi evidenziato che il ricorso investiva non il provvedimento di proroga del trattenimento, ma il decreto di espulsione a monte, e quindi non era correttamente indirizzato contro l'atto impugnato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
falsa o erronea applicazione o interpretazione dell'art. 14, comma 5-ter d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata ritenuta non pertinente alla fattispecie dedotta, perché riguarda l'ipotesi dell'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell'ordine di allontanamento, non la proroga del trattenimento.
art. 13 d.lgs. 286/1998
deve essere aggiunto quanto previsto dall'art. 13
Il richiamo è stato considerato generico e non sufficiente, perché non individuava lo specifico precetto asseritamente violato dal provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere pertinente rispetto al provvedimento concretamente impugnato; è inammissibile un motivo che attacchi un atto diverso o presupposto rispetto a quello oggetto del giudizio.
- La deduzione di violazione di legge deve indicare con precisione la norma asseritamente violata e lo specifico precetto leso; un richiamo generico a una disposizione non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- La mera contestazione della validità o attualità del provvedimento presupposto non consente di censurare, senza adeguata connessione logica e giuridica, la successiva proroga del trattenimento se l'oggetto del ricorso è quest'ultima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →