Cassazione Penale, Sentenza n. 46671/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione della custodia cautelare (attualmente eseguita) con gli arresti domiciliari per decorrenza dei termini massimi previsti per la custodia. Contestava la corretta applicazione dell'art. 303 c.p.p. (sostanzialmente sul computo del termine massimo: a suo avviso il termine applicabile era quello di 4 anni e pertanto già decorso, considerando l'esecuzione della misura il 10/01/2018 e i periodi di sospensione precedenti: 249 + 63 + 90 + 90). Inoltre censurava la motivazione della Corte d'appello sulla permanenza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, fosse superata: l'associazione non ha operato oltre il 2015, numerosi coimputati furono assolti, l'interessato è giovane, incensurato e non risultano vicende delittuose a suo carico dopo il 2015; la Corte avrebbe, secondo il ricorso, omesso di valorizzare tali elementi e la buona condotta intramuraria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il rimedio esperibile contro l'ordinanza che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare sia esclusivamente l'appello ex art. 310 c.p.p. (l'impugnazione diretta per Cassazione è ammissibile solo in casi limitati ex art. 311). Pertanto il ricorso immediato sarebbe inammissibile; tuttavia, richiamato il principio di conservazione dell'impugnazione (art. 568, comma 5 c.p.p.), essendo stata dedotta anche una doglianza di vizio di motivazione, la Suprema Corte ha riqualificato l'impugnazione come appello ex art. 310 c.p.p. e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro per la decisione sulla misura cautelare. La Cassazione non ha deciso nel merito sulla sostituzione della misura, limitandosi a ordinarne la trasmissione.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen.
ove la legge stabilisce la pena della reclusione "non superiore a 20 anni"
Discusso dal ricorrente in ordine al termine massimo di custodia cautelare applicabile: il difensore sosteneva che, in presenza di delitto punito con pena non superiore a 20 anni, il termine massimo fosse di 4 anni (e quindi già decorso nel caso concreto). La Corte di Cassazione non ha risolto il conteggio nei termini ma ha recepito la contestazione come parte della doglianza meritevole di valutazione in sede di appello.
art. 310 cod. proc. pen.
Indicato come rimedio esclusivo esperibile contro l'ordinanza che rigetta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare: l'impugnazione deve essere l'appello.
art. 311 cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che il ricorso per cassazione (art. 311) è ammesso solo contro ordinanze che dispongono una misura coercitiva e in presenza di violazione di legge; quindi non era la via ordinaria per la presente ordinanza di rigetto.
art. 568 cod. proc. pen.
Applicato il principio di conservazione dell'impugnazione (comma 5): quando sono dedotte anche questioni meritorie o di motivazione, l'impugnazione va, se possibile, riqualificata per non pregiudicare la tutela del ricorrente. Ciò ha consentito la riqualificazione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Riguardano le esigenze cautelari e la presunzione di pericolosità (art. 275, comma 3). Il ricorrente sosteneva che la presunzione fosse superata dalla cessazione dell'attività associativa e dalla mancanza di fatti successivi; la Corte d'appello aveva invece ritenuto non sufficienti elementi specifici di recisione dei legami associativi. La Suprema Corte non ha deciso nel merito, rimettendo la valutazione al Tribunale.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020) e successive modificazioni
Norma che ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento (assenza di richiesta di discussione orale), con deposito di conclusioni scritte dal Procuratore generale.
art. 416-bis c.p. e art. 63 c.p.
Richiamati nella motivazione di merito (fatti e qualificazione delle aggravanti): i reati a carico dell'imputato erano stati contestati anche in relazione alla normativa di associazione di tipo mafioso e alle aggravanti speciali, rilevanti per il calcolo della pena e, secondo il difensore, per la determinazione del termine massimo di custodia cautelare.
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza che rigetta una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare il rimedio ordinario è l'appello ex art. 310 c.p.p.; il ricorso per cassazione non è la via normale salvo i casi tassativi previsti da legge.
- Se il ricorrente deduce anche un vizio di motivazione o di merito, il giudice di legittimità può, ai sensi del principio di conservazione (art. 568 c.p.p.), riqualificare l'impugnazione e trasmettere gli atti per la decisione nel merito, anziché dichiararne subito l'inammissibilità.
- Il calcolo dei termini massimi di custodia cautelare richiede un'accurata applicazione dell'art. 303 c.p.p.; contestazioni su tale conteggio vanno specificamente illustrate (date di esecuzione, periodi di sospensione) e, se formulate, possono giustificare ulteriore esame in sede d'appello.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, può essere superata con elementi concreti (cessazione dell'attività dell'associazione, assoluzioni o mancanza di attività delinquenziale successiva, giovane età, incensuratezza, buona condotta intramuraria), ma è necessaria una motivazione puntuale che valuti questi elementi rispetto al contesto probatorio.
- La decisione sulla sostituzione della misura cautelare può richiedere un approfondimento di merito da parte dell'organo giudicante di merito (Tribunale o Corte d'appello) quando la Corte di legittimità si limita a questioni di ammissibilità o di rimessione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46484/2023 del 20/11/2023
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46488/2023 del 20/11/2023
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46489/2023 del 20/11/2023
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46490/2023 del 20/11/2023
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46491/2023 del 20/11/2023
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46492/2023 del 20/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →