Sentenza del 22/04/2016 n. 8125 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato una cartella di pagamento relativa all'IVA 2000, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione per omesso o carente versamento. Il ricorso è stato notificato soltanto all'Agenzia delle Entrate l'8 ottobre 2009. SERIT ha eccepito la tardività, sostenendo che la sentenza era stata notificata alla società il 22 settembre 2008 e all'Agenzia il 24 settembre 2008, facendo così decorrere il termine breve per l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine breve di impugnazione. Poiché il giudizio coinvolgeva necessariamente sia l'Agenzia delle Entrate sia il concessionario della riscossione, la notificazione della sentenza effettuata da SERIT alla contribuente era idonea a far decorrere il termine breve nei confronti di tutte le parti. La sentenza della CTR è quindi passata in giudicato e i motivi di ricorso non sono stati esaminati. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese processuali all'Agenzia delle Entrate e a SERIT, liquidate in Euro 5.500,00 per ciascuna parte, oltre agli ulteriori accessori indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine c.d. lungo previsto, quale termine di decadenza dall'impugnazione
Il termine lungo opera quando non vi sia stata una valida notificazione della sentenza; nel caso concreto è stato superato il termine breve già decorrente dalla notificazione della sentenza.
Artt. 325, comma 2, e 326 c.p.c.
termine perentorio c.d. breve
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione. Il mancato rispetto di tale termine determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 331 c.p.c.
integrazione del contraddittorio
Quando nel giudizio vi è litisconsorzio necessario, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutte le parti necessarie, anche disponendo d'ufficio l'integrazione del contraddittorio.
Art. 378 c.p.c.
La norma è richiamata con riferimento al deposito della memoria da parte di SERIT nel giudizio di cassazione.
Principio sul litisconsorzio processuale necessario
la notifica eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti
Nei giudizi in cui devono partecipare necessariamente più parti, la notificazione della sentenza effettuata da una parte nei confronti di un'altra può far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche rispetto alle ulteriori parti del processo.
Successione dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti tributari
Dalla sua operatività, dal 1° gennaio 2001, l'Agenzia delle Entrate è l'unico soggetto legittimato, nei procedimenti successivi, a stare in giudizio per i rapporti strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria; il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è quindi legittimato.
Massime di principio
- Prima di proporre un'impugnazione occorre verificare tutte le notificazioni della sentenza effettuate alle parti, non soltanto quella ricevuta personalmente dal proprio assistito o quella notificata dalla controparte direttamente interessata.
- Nei giudizi con litisconsorzio necessario, la notificazione della sentenza tra due parti può far decorrere il termine breve per l'impugnazione anche nei confronti delle altre parti; il termine lungo non può essere utilizzato se quello breve è già iniziato.
- La proposizione tardiva del ricorso comporta l'inammissibilità senza esame dei motivi di merito, anche se questi potrebbero astrattamente essere fondati.
- Quando il giudizio tributario riguarda sia l'ente impositore sia il concessionario della riscossione, è necessario considerare il rapporto processuale unitario e notificare tempestivamente l'impugnazione a tutti i soggetti necessari.
- Nei procedimenti tributari instaurati dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale spetta normalmente all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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