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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6999/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili di furto in concorso pluriaggravato. Le censure principali riguardano: (i) insufficienza ed inaffidabilità della prova indiziaria e violazione dell'art.192, comma 2 c.p.p. (Ferroreli e Caldarone), con contestazione della insufficiente concatenazione logico-probatoria tra noleggio dell'autocarro, transiti filmati, celle telefoniche e possesso di beni provento di furto; (ii) violazioni processuali per presunta omessa vocatio in ius del difensore nominato via PEC a indirizzo non deputato (Speranza); (iii) carenze motivazionali e valutative in ordine alle circostanze attenuanti e alla quantificazione del trattamento sanzionatorio (tutti), nonché contestazione della qualificazione aggravante relativa all'uso di autocarro per la spedizione della refurtiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello logica e aderente alle risultanze probatorie: acquisizioni di immagini di videosorveglianza, riscontri sui transiti dei veicoli (incluso un autocarro con rimorchio), incrocio delle intestazioni dei mezzi e delle celle telefoniche hanno costituito un patrimonio indiziario convergente. Per Ferroreli è stato rilevante il rinvenimento nella sua disponibilità di beni provento di furto e il precedente noleggio dell'autoarticolato; per Speranza è stata ritenuta inverosimile la versione alternativa offerta; per Caldarone la Corte ha escluso la riapertura di questioni già decise in primo grado e non contestate in appello. La censura sulla nomina del difensore via PEC è stata respinta richiamando consolidata giurisprudenza che considera la trasmissione a indirizzo non deputato irrituale e responsabilità di verifica a carico della parte. Sono stati confermati il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione di criteri sanzionatori sulla media della forchetta; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.192, comma 2 cod.proc.pen.

    art.192, comma 2 cod.proc.pen.

    Regola la valutazione della prova indiziaria: il giudice deve motivare la concatenazione logica degli indizi e la loro capacità di escludere ipotesi alternative. La Corte ha ritenuto che esistesse un complesso indiziario convergente e sufficientemente rigoroso per fondare la condanna.

  • art.133 cod.pen. (riferimento alla modulazione della pena)

    Norma che fissa i criteri per la determinazione della pena (circostanze di cui tenere conto). La Corte d'Appello ha applicato i criteri (gravità del reato, organizzazione, mezzi impiegati, precedenti) per modulare il trattamento sanzionatorio nella media della forchetta.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Rv. 277014-01

    Sez. 2, n. 21683 del 15/01/2019, Rv. 277014 - 01

    Precedente richiamato in merito alla nomina del difensore via PEC: l'invio a indirizzo non deputato è irrituale e la parte deve diligere per verificarne l'effettiva presa in carico; la mancanza di ricezione non può automaticamente riverberarsi sull'ufficio giudiziario.

Massime di principio

  • La prova indiziaria richiede una concatenazione logica e indizi convergenti: singoli elementi isolati (es. noleggio antecedente) possono non essere sufficienti, ma se incrociati con filmati, transiti e possesso di refurtiva costituiscono prova adeguata.
  • Il rinvenimento di beni rubati nella disponibilità di un imputato e riscontri oggettivi (veicoli, transiti, celle telefoniche) sono elementi fortemente corroboranti e possono giustificare la condanna anche in assenza di prova diretta.
  • Le censure non sollevate in appello o rinunciate in corso di causa difficilmente possono essere riesaminate in cassazione: è richiesto il rispetto dei termini e del perimetro delle impugnazioni.
  • La nomina del difensore via PEC deve essere effettuata verso indirizzi certificati/deputati; l'invio a indirizzi non deputati è considerato irrituale e l'onere di verifica ricade sulla parte che nomina il difensore.
  • Per la determinazione della pena rilevano sia i profili oggettivi (numero di correi, impiego di mezzi particolari, valore della refurtiva, neutralizzazione sistemi di allarme) sia i profili soggettivi (precedenti), che giustificano, se provati, l'adozione di criteri sanzionatori verso la media della forchetta.
  • Questioni temporali o tecniche (es. data/ora impressa sui filmati) già esaminate e decise in primo grado non possono essere riaperte in cassazione se non sono state correttamente dedotte e conservate nei gradi precedenti.

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