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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21720/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il fondo mobiliare statunitense ha richiesto il rimborso di parte delle ritenute alla fonte subite sui dividendi percepiti nel 2007-2010, sostenendo che l'applicazione della ritenuta del 15% (per effetto dell'art. 10 della Convenzione italo‑USA) comportava una discriminazione rispetto ai fondi residenti in Italia, i quali beneficiavano di un regime nazionale che li assoggettava a un'imposta sostitutiva sul risultato di gestione pari al 12,5% (o al 5% in determinate condizioni). Il ricorrente invocava la violazione dell'art. 63 T.F.U.E. (libera circolazione dei capitali) e chiedeva il rimborso delle maggiori ritenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi processuali e di vizio di motivazione ma ha ritenuto fondati i motivi che denunciavano la violazione dell'art. 63 T.F.U.E.: ha affermato che la norma convenzionale (art. 10 della Convenzione Italia‑USA) non può giustificare un trattamento discriminatorio incompatibile con il principio di libera circolazione dei capitali e ha disposto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio per consentire l'applicazione dei principi comunitari e un riesame conforme (ovvero per adottare un'interpretazione adeguatrice della normativa che eviti la discriminazione).

Norme richiamate

  • art. 63 T.F.U.E.

    1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. 2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi

    La Corte interpreta l'art. 63 come esteso anche ai rapporti con soggetti residenti in paesi terzi: misure nazionali o convenzionali che dissuadono investimenti o creano uno svantaggio rispetto a soggetti nazionali possono costituire restrizioni vietate; le eccezioni previste dall'art. 65 vanno interpretate restrittivamente.

  • art. 10 Convenzione Italia - Stati Uniti d'America

    l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi "non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo"

    La Corte considera l'art. 10 un limite massimo della ritenuta ma non un divieto di applicare aliquote inferiori; va interpretato in modo conforme al diritto dell'Unione per evitare effetti discriminatori rispetto a fondi residenti.

  • art. 9, legge 23 marzo 1983, n. 77

    Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea

    La norma nazionale stabiliva il regime fiscale agevolato per i fondi residenti; la Corte utilizza tale disciplina nazionale come parametro di comparazione per verificare l'esistenza di discriminazione ai sensi dell'art. 63.

  • art. 65 T.F.U.E.

    Fornisce le possibili deroghe all'art. 63; tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente e non possono costituire discriminazione arbitraria o restrizione dissimulata.

  • art. 27 d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Norma nazionale sulla ritenuta sui dividendi a non residenti cui si innesta la disciplina convenzionale: la Corte ritiene che la norma nazionale mitigata dalla convenzione debba essere interpretata in modo conforme al diritto UE per evitare discriminazioni.

Massime di principio

  • L'art. 63 T.F.U.E. può trovare applicazione anche quando il soggetto che denuncia discriminazione è residente in uno Stato terzo; non è escluso a priori il suo uso contro effetti discriminatori di norme nazionali o convenzionali.
  • Una disposizione convenzionale che fissa un tetto massimo di ritenuta (es. 15%) non impedisce al giudice nazionale di applicare un'aliquota inferiore se ciò è necessario per conformare l'ordinamento al principio di non discriminazione dell'Unione.
  • La comparazione per valutare la discriminazione deve essere condotta con riferimento esclusivo ai criteri di distinzione previsti dalla normativa fiscale nazionale (cioè al trattamento riservato ai soggetti analoghi residenti in Italia), non alla tassazione nel paese terzo di residenza del ricorrente.
  • Le deroghe nazionali all'art. 63 (art. 65 TFUE) sono interpretate restrittivamente: ogni differenza di trattamento dev'essere giustificata da ragioni obiettive e non può costituire una misura di discriminazione mascherata.
  • Il giudice nazionale ha l'obbligo, se possibile, di interpretare la normativa nazionale e le convenzioni internazionali in modo conforme al diritto dell'Unione (interpretazione adeguatrice); se ciò non è possibile, deve trarre le conseguenze giuridiche del contrasto, fino alla disapplicazione della norma incompatibile.
  • In giudizio il rimprovero circa la scelta della norma applicabile (nazionale vs. convenzionale) costituisce questione di diritto soggetta a sindacato: il ricorrente può ottenere il riesame e il rinvio perché il giudice di merito applichi i principi comunitari.

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