Cassazione Penale, Sentenza n. 17460/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo due motivi. Primo: violazione e falsa applicazione dell'art. 62, n. 2, c.p. e carenza di motivazione circa il riconoscimento dell'attenuante della provocazione; contestava che la Corte d'appello avesse valutato erratamente l'elemento del "fatto ingiusto altrui", ritenendolo un "semplice atteggiamento da ubriaco", mentre la vittima avrebbe avuto un comportamento offensivo e intimidatorio (avrebbe preso il ricorrente per il bavero e si sarebbe avvicinata al viso) idoneo a suscitare stato d'ira. Secondo: violazione e falsa applicazione dell'art. 99, comma 4, c.p. in relazione al riconoscimento dell'aggravante della recidiva reiterata; si deduceva che i precedenti dell'imputato non erano pertinenti rispetto all'omicidio e che la Corte non aveva adeguatamente considerato il contesto e la connessione causale tra precedenti e fatto di sangue, oltre a porre rilievo eccessivo su elementi indiziari (es. la frase "e ora chiamate l'ambulanza").
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione della Corte d'appello secondo cui il fatto ingiusto era "assolutamente inconsistente" (condotta della vittima qualificata come ubriachezza e modesta offensività) e che quindi non sussistevano i presupposti per l'attenuante della provocazione. Quanto alla recidiva aggravante, la Cassazione ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato la gravità e la freddezza della condotta omicida insieme ai precedenti penali dell'imputato, ritenuti espressione di indole violenta; le censure difensive non hanno dimostrato in modo adeguato l'illogicità della motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, n. 2, cod. pen.
Riconosciuta come attenuante della provocazione: la Corte precisa che occorre un "fatto ingiusto altrui" oggettivamente contrario a regole giuridiche/morali/sociali, lo "stato d'ira" e un nesso causale psicologico; nel caso concreto la Corte d'appello ha ritenuto che il fatto ingiusto non fosse sufficiente.
art. 99, quarto comma, cod. pen.
Norma sulla recidiva aggravante: la Corte ha applicato il principio che l'aggravamento è legittimo quando la reiterazione indica maggiore riprovevolezza e pericolosità, considerando natura dei reati precedenti, omogeneità, distanza temporale e significato individualizzante; nel caso i precedenti per reati di violenza sono stati ritenuti rilevanti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di norme: il ricorso ha invocato queste lettere ma la Cassazione ha ritenuto le censure insufficienti a dimostrare l'inammissibilità.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere delle spese e l'obolo alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: la sentenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di 3.000 euro.
art. 575, cod. pen.
Articolo relativo al reato di omicidio, richiamato nei fatti alla base della vicenda; la decisione di legittimità conferma le valutazioni di merito in ordine alla responsabilità e alla pena confermata in appello.
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4
Norma relativa al porto/detenzione di armi o strumenti atti ad offendere; richiamata nei capi d'imputazione perché l'imputato aveva portato in luogo pubblico il coltello usato per uccidere.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione agli effetti dell'inammissibilità del ricorso e alla valutazione sulla responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; la Cassazione ha seguito l'indicazione costituzionale nel disporre le sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Per far valere l'attenuante della provocazione occorre dimostrare un "fatto ingiusto altrui" dotato di ingiustizia oggettiva, uno stato d'ira e un nesso causale psicologico: valutazioni di merito sul carattere offensivo del fatto sono riservate al giudice e difficilmente riformabili in Cassazione se non sono manifestamente illogiche.
- La mera sensibilità o percezione soggettiva dell'offeso non è sufficiente: il fatto ingiusto va valutato con riferimento a criteri oggettivi e socialmente condivisi.
- L'aggravante per recidiva richiede un giudizio complessivo sulla personalità dell'imputato e sulla continuità e omogeneità dei comportamenti delinquenziali; non basta la semplice elencazione di precedenti: deve emergere una connessione che attesti maggiore pericolosità o riprovevolezza.
- Le valutazioni probatorie (attendibilità dei testi, significato di frasi o atteggiamenti) rientrano nel merito e la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente contraddittoria, illogica o assente.
- Chi impugna per vizio di motivazione deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: repliche generiche o contrarie senza argomentazione non sono sufficienti a ottenere l'annullamento.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese processuali e a un contributo alla Cassa delle ammende, salvo diverse considerazioni sulla colpa nella proposizione del ricorso.
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