Sentenza n. 923/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento della nota ASL Roma 3 prot. n. 66047 del 16 settembre 2025, di convocazione della Dott.ssa Blandino a prendere servizio presso la predetta ASL quale specialista in radiodiagnostica della nota AO San Camillo prot. n. 41357 del 7 ottobre 2025 e della p.e.c. ASL Roma 3 dell'8 ottobre 2025, con cui è stata confermata l'assegnazione della Dott.ssa Blandino alla ASL Roma 3 per quanto occorrer possa, della nota AO San Camillo prot. n. 47307 del 14 novembre 2025, con cui è stato ulteriormente confermato l'orientamento adottato di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento al bando di concorso e alle Linee Guida relative alle procedure di reclutamento per l'assunzione di personale del S.S.R. adottate dalla Regione Lazio con determinazione n. G10820 dell'8 agosto 2024, laddove interpretati nel senso di consentire la convocazione “in blocco” dei vincitori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di assegnazione e conferma della sede di servizio presso l’ASL Roma 3, adottati dopo la conclusione del concorso
Esito
Favorevole al resistente (aziende sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui, quale vincitrice del concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica, le è stata assegnata la sede di servizio presso l’ASL Roma 3. Ha contestato, per quanto occorrer possa, anche il bando e le linee guida regionali nella parte in cui sarebbero stati interpretati come autorizzativi della convocazione “in blocco” dei vincitori. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La questione decisiva ha riguardato la natura della controversia: se riconducibile alla procedura concorsuale, ancora assoggettata alla giurisdizione amministrativa, oppure alla successiva gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando nel giudice ordinario, quale giudice del lavoro, l’autorità giurisdizionale competente ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Secondo il Collegio, dopo l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria finale non era più in discussione la procedura concorsuale, né la graduatoria era stata censurata. La domanda riguardava esclusivamente l’assegnazione della sede di lavoro, atto di micro-organizzazione incidente direttamente sulla gestione concreta del rapporto di lavoro. L’amministrazione, in tale fase, agisce come datrice di lavoro e non nell’esercizio di un potere pubblicistico. Non è stato ritenuto decisivo che il contratto di lavoro non fosse ancora stato sottoscritto, poiché il termine dell’esercizio dei poteri pubblicistici coincide con l’approvazione della graduatoria finale e non con la stipula del contratto. È venuta meno anche l’efficacia della misura cautelare disposta con decreto monocratico, ai sensi dell’art. 56, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della decisione in rito.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
Una volta terminata la procedura concorsuale e pubblicata la relativa graduatoria dei vincitori trova applicazione la regola generale ... in base alla quale le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in quanto rapporti contrattualizzati, sono devolute al giudice ordinario.
La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali è residuale ed eccezionale; le controversie successive all’approvazione della graduatoria, concernenti la gestione del rapporto di lavoro, spettano al giudice ordinario.
art. 64, comma 4, d.lgs. 165/2001
rientrano nella (residuale) giurisdizione del giudice amministrativo ... quelli relativi alle procedure concorsuali, volte all’assunzione dei pubblici dipendenti
La giurisdizione amministrativa permane per le controversie relative alle procedure concorsuali di assunzione, ma non per gli atti successivi di assegnazione della sede di servizio.
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
atti di macro-organizzazione
Gli atti di macro-organizzazione possono rientrare nella giurisdizione amministrativa; l’assegnazione individuale della sede di servizio è invece qualificata come atto di micro-organizzazione.
art. 11 c.p.a.
individua, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nel Giudice ordinario l’Autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della domanda proposta
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione.
art. 56, comma 4, c.p.a.
il venir meno ... dell’efficacia della misura cautelare disposta con decreto monocratico
La dichiarazione del difetto di giurisdizione comporta il venir meno dell’efficacia della misura cautelare monocratica precedentemente adottata.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato, l’approvazione della graduatoria finale segna il termine dell’esercizio dei poteri pubblicistici propri della procedura concorsuale, anche se il contratto di lavoro non è ancora stato sottoscritto.
- La controversia sull’assegnazione della sede di servizio del vincitore di un concorso, quando non siano contestati lo svolgimento della procedura e l’approvazione della graduatoria, riguarda un atto di micro-organizzazione e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base al petitum sostanziale, avuto riguardo alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, non alla qualificazione formale o alla prospettazione delle parti.
- La giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego contrattualizzato conserva carattere residuale e riguarda, per quanto rileva, le procedure concorsuali di assunzione, gli atti di macro-organizzazione e gli atti regolamentari o amministrativi generali lesivi in via immediata; non comprende gli atti individuali di gestione del rapporto di lavoro.
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