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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43831/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della Corte d'appello di Ancona relativa a tre distinti furti pluriaggravati contestati in concorso: hanno dedotto insufficienza e genericità della prova (in particolare hanno censurato l'uso dei tabulati telefonici e la presunta valutazione "atomistica" degli indizi), la mancata prova del concorso per alcuni capi, la errata applicazione della recidiva reiterata e specifica e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero largamente reiterative delle deduzioni già affrontate in appello e non avessero fornito una critica argomentata della motivazione di merito; ha confermato la valutazione complessiva del compendio probatorio fatta dai giudici di merito, che aveva valorizzato convergenti indizi (tabulati telefonici, riprese video, rinvenimento di una maglietta, presenza di documenti, controlli di polizia e altre circostanze) e ritenuto che tali elementi, letti congiuntamente, fossero idonei a fondare la responsabilità degli imputati. Ha altresì rigettato le censure sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i giudizi di merito restano concreti e operanti; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23, comma 8)

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione alla disciplina processuale che consente la formulazione della requisitoria scritta e disciplina la eventuale mancata richiesta di discussione orale; la Corte ha applicato tale procedura per la requisitoria scritta del P.G.

  • Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 (art. 16)

    art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15

    Richiamato come norma di proroga/integrazione della disciplina processuale emergenziale; utilizzato per spiegare la prosecuzione della disciplina relativa alla discussione orale e agli atti scritti

  • Art. 192 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha ribadito che la valutazione va fatta sul compendio probatorio complessivo e non con approccio "atomistico", confermando la corretta applicazione del principio probatorio nella specie

  • Art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2021, n. 178

    "altri elementi di prova" ai sensi della norma transitoria

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui i dati sul traffico telefonico devono essere confortati da "altri elementi di prova" che non sono predeterminati nella specie e nella qualità: tali elementi possono essere diretti o indiretti e di vario tipo, idonei a corroborare i dati telefonici

  • Art. 99, quarto comma, cod. pen.

    art. 99, quarto comma, cod. pen.

    Norma richiamata nella censura dei ricorrenti circa la applicazione della recidiva; la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del giudice di merito circa la rilevanza dei precedenti e la pericolosità dimostrata per l'applicazione della recidiva

  • Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i motivi di ricorso ammissibili in cassazione; la Corte ha osservato che i ricorsi erano formulati nei limiti previsti ma risultavano reiterativi e non specifici

Massime di principio

  • La valutazione della responsabilità penale si fonda sul compendio probatorio complessivo: elementi che singolarmente possono apparire deboli (es. tabulati telefonici) possono, se letti congiuntamente ad altre risultanze (videoriprese, riscontri materiali, identificazioni, rinvenimenti nell'abitazione), formare una prova univoca e convincente
  • I dati del traffico telefonico richiedono elementi di riscontro "altri" rispetto ai soli tabulati; tali elementi possono essere di qualsiasi natura e non devono essere necessariamente prove storiche dirette purché idonei a corroborare logicamente l'inferenza accusatoria
  • Le censure in cassazione che si limitano a ripetere argomentazioni già svolte e respinte dai giudici di merito, senza una critica argomentata e mirata alla motivazione, sono spesso dichiarate inammissibili
  • Per l'applicazione della recidiva e per il diniego delle attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a considerare esaustivamente ogni elemento favorevole; è sufficiente che motivi sulle ragioni decisive che giustificano l'applicazione o il diniego
  • In casi analoghi è essenziale: 1) contestualizzare ogni elemento probatorio nel più ampio quadro fattuale; 2) fornire plausibili spiegazioni alternative ai fatti quando si critica la valutazione degli indizi; 3) formulare censure specifiche e non reiterative per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione

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