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Sentenza

Sentenza n. 158/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara n. 124/2024, depositata e resa pubblica il 20.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1586/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14.07.0225, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 27.11.2025.

Giustizia amministrativa202500619

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata al Ministero e non eseguita nel termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme di denaro. La sentenza da eseguire riconosceva il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici indicati. Il giudizio ha riguardato la sussistenza del titolo esecutivo, l'inadempimento dell'Amministrazione, l'applicabilità del termine di 120 giorni al giudizio di ottemperanza e le modalità di esecuzione del beneficio, nonché la possibilità di imputare l'inerzia alla competenza di un diverso organo centrale del Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso in forma semplificata, ritenendo comprovati il giudicato e la mancata ottemperanza del Ministero dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha ritenuto applicabile, con gli opportuni adattamenti, l'art. 14 del d.l. n. 669/1996 al giudizio di ottemperanza relativo a condanne al pagamento di somme di denaro. Ai fini dell'ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva, in quanto l'art. 115, comma 3, c.p.a. espressamente la esclude. Il Ministero non può giustificare l'inadempimento invocando la competenza di un altro organo centrale, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale ove competente oppure trasmettere gli atti all'organo competente. Il Ministero è stato quindi ordinato di accreditare le somme riconosciute in sentenza sul conto della carta elettronica del docente, con gli accessori di legge, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto pro tempore di Pescara, con facoltà di delega a un funzionario, da esercitare entro ulteriori 60 giorni. Non è stata applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerati l'importo contenuto e la produzione di interessi già prevista dal titolo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    Consente la decisione in forma semplificata in presenza di manifesta fondatezza; disciplina inoltre i poteri del giudice dell'ottemperanza, compresa la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva

    Nel giudizio di ottemperanza non occorre che la sentenza sia munita della formula esecutiva.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine dilatorio di 120 giorni è applicabile, con adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza concernente condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 6, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990

    il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione

    L'Amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di un altro organo centrale: il responsabile deve adottare l'atto oppure trasmettere gli atti all'organo competente.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Le somme riconosciute a titolo di beneficio per l'aggiornamento e la formazione del docente devono essere accreditate sulla carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione delle condanne al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in forza dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L'Amministrazione intimata non può sottrarsi all'esecuzione del giudicato invocando la competenza di un diverso organo interno: il responsabile del procedimento deve adottare l'atto finale, ove competente, oppure trasmettere gli atti all'organo competente.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia, fissandone il termine di intervento sostitutivo.
  • La penalità di mora può essere esclusa quando, in relazione all'importo contenuto della somma dovuta e alla maturazione degli interessi prevista dal titolo, non sussistano i presupposti per la sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studentiPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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