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Sentenza

Sentenza n. 1160/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento ​per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - atti Soprintendenza nn. 6721-P del 21.3.2025 e n. 27158 del 12.11.2024 ed ove occorra gli atti presupposti del Comune di Positano; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da KALÌ S.R.L. CON SOCIO UNICO il 22\7\2025: - provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da KALÌ S.R.L. CON SOCIO UNICO il 16\3\2026: - del provvedimento n. 2198 del 29 gennaio 2026, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata, del Responsabile del Servizio Antiabusivismo Edilizio e del Tecnico istruttore del condono edilizio del Comune di Positano, col quale è stato disposto il diniego definitivo delle domande di condono edilizio presentate dal dante causa della soc. ricorrente ai sensi degli artt. 31 e segg. della L. 47/1985 e dell’art. 39 della L. 724/1994 ed ordinata la demolizione “di tutte le opere abusive realizzate… nel fabbricato…. infra la maggiore consistenza dell’unità immobiliare …., di cui alle istanze di condono edilizio n. 874/85 … e n. 143/94…”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresi, ove occorra e per quanto di interesse, dell’atto n. 16153 del 9.10.2025, di preavviso di diniego delle istanze di condono edilizio e della relazione prot. n. 2176 del 29.1.2026 del Tecnico istruttore del condono edilizio del Comune di Positano, recante parere sfavorevole all’accoglimento delle domande di condono.​

Giustizia amministrativa202500862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo della Soprintendenza, diniego comunale di autorizzazione paesaggistica, diniego definitivo delle domande di condono edilizio e ordine di demolizione delle opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza relativo a due domande di condono edilizio, il successivo diniego comunale di autorizzazione paesaggistica e il provvedimento comunale definitivo di diniego dei condoni, con contestuale ordine di demolizione. Ha dedotto violazione degli artt. 7, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, degli artt. 31 e seguenti l. 47/1985, dell’art. 39 l. 724/1994, degli artt. 146 e 167 d.lgs. 42/2004 e della l.r. Campania n. 35/1987, nonché incompetenza, travisamento dei fatti, difetto ed erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, carenza istruttoria, illogicità e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che le opere oggetto della prima domanda di condono fossero anteriori al 1° ottobre 1983 e che quelle oggetto della seconda domanda fossero anteriori al 31 dicembre 1993; ha contestato l’applicabilità del divieto di sanatoria derivante dal vincolo di inedificabilità assoluta previsto dal PUT per la zona territoriale 1a; ha dedotto l’autonomia delle opere oggetto di condono rispetto al fabbricato principale, ritenuto legittimo in quanto assistito da un titolo edilizio del 1984; ha lamentato l’omessa valutazione concreta della compatibilità paesaggistica e l’erroneità della valutazione riferita alla tettoia; infine, ha contestato l’ordine di demolizione, ritenendolo indeterminato e non considerativo dell’impossibilità tecnica di demolire le opere senza compromettere il terreno e i manufatti sovrastanti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto non provata dalla ricorrente la data di realizzazione e la consistenza originaria delle opere, gravando sul privato, secondo il principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare i presupposti temporali della sanatoria straordinaria. Le risultanze documentali richiamate dall’amministrazione, inclusa la relazione del 1989 relativa a lavori in corso e l’atto di compravendita del 1982, sono state ritenute incompatibili con la ricostruzione della ricorrente. I grafici catastali, le analisi tecniche di parte e le aerofotografie non sono stati considerati idonei a fornire prova certa dell’attuale consistenza dei manufatti alla data utile. Il Collegio ha inoltre escluso l’applicabilità alla zona territoriale 1a dei principi affermati dal Consiglio di Stato con riferimento alla diversa zona 2, rilevando che l’art. 17 della l.r. Campania n. 35/1987 impone per la zona 1a l’inedificabilità sia privata sia pubblica e vieta ogni trasformazione del suolo; tali vincoli di inedificabilità assoluta operano immediatamente, indipendentemente dal loro recepimento nella pianificazione comunale, e precludono il condono ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985. La censura relativa alla valutazione del fabbricato principale è stata ritenuta sovrabbondante, poiché gli atti erano sorretti da autonome ragioni sufficienti a giustificarne la legittimità. È stata respinta anche la doglianza sul difetto di motivazione paesaggistica, poiché la fattispecie ricadeva nel regime di incondonabilità assoluta dell’art. 33 l. 47/1985, e non in quello dell’art. 32, relativo alla valutazione concreta di compatibilità paesaggistica. Quanto all’ordine di demolizione, il TAR ha ritenuto sufficientemente individuate le opere mediante il rinvio alle domande di condono; l’eventuale impossibilità tecnica di eseguire il ripristino deve essere valutata nella fase esecutiva e non incide sulla legittimità dell’ordine. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • artt. 31 e seguenti l. 47/1985

    La disciplina del primo condono edilizio richiede la verifica della data di realizzazione e della consistenza delle opere e si coordina con i divieti di sanatoria previsti dagli artt. 32 e 33.

  • art. 33 l. 47/1985

    I vincoli di inedificabilità assoluta precludono a priori la condonabilità di un manufatto abusivo quando siano stati imposti con atti entrati in vigore prima della realizzazione dell’abuso.

    Il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulla zona territoriale 1a del PUT impedisce il condono senza necessità di una concreta valutazione di compatibilità paesaggistica.

  • art. 32 l. 47/1985

    Subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo, sulla base di un apprezzamento in concreto.

    Il regime della valutazione concreta di compatibilità opera per i vincoli relativi o sopravvenuti rispetto all’abuso, non quando ricorre un vincolo di inedificabilità assoluta antecedente.

  • art. 39 l. 724/1994

    Disciplina il condono edilizio per le opere realizzate entro il 31 dicembre 1993; la ricorrente non ha comunque superato le ulteriori preclusioni derivanti dal vincolo di inedificabilità assoluta.

  • art. 17 l.r. Campania n. 35/1987

    La zona territoriale 1a deve assicurare l’inedificabilità, sia privata che pubblica, impedire ogni trasformazione del suolo e prevedere per gli edifici costruiti successivamente al 1955 nessun intervento edilizio.

    Le prescrizioni del PUT relative alla zona 1a hanno contenuto direttamente impeditivo e sono immediatamente operative, anche prima del loro recepimento nella pianificazione comunale.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001

    La definizione dello stato legittimo dell’immobile mediante i titoli edilizi pregressi non è stata esaminata nel merito perché la legittimità degli atti impugnati risultava già sorretta da autonome ragioni concernenti la condonabilità delle opere.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione è legittimo quando le opere da rimuovere siano sufficientemente individuate; l’eventuale impossibilità materiale del ripristino va verificata nella fase esecutiva.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La disciplina dell’autorizzazione paesaggistica non impone una valutazione concreta quando l’opera è radicalmente non condonabile per un vincolo di inedificabilità assoluta.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    L’istanza di compatibilità paesaggistica relativa a opere accessorie non supera la preclusione derivante dall’incondonabilità assoluta delle opere principali.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La censura relativa alla stabilità del titolo edilizio risalente è stata assorbita, non essendo necessario esaminarla dopo il riconoscimento dell’autonoma legittimità dei dinieghi di condono.

Massime di principio

  • Nelle domande di condono edilizio grava sul privato l’onere di provare, con elementi documentali univoci e idonei a fondare una ragionevole certezza, la data di realizzazione e la consistenza originaria delle opere; dati catastali, dichiarazioni tecniche di parte, perizie non aventi autonoma efficacia probatoria e aerofotografie scarsamente definite hanno, al più, valore indiziario e non sono sufficienti se contrastati da risultanze amministrative coeve.
  • Le prescrizioni del PUT dell’area sorrentino-amalfitana relative alla zona territoriale 1a, che impongono l’inedificabilità sia privata sia pubblica e vietano ogni trasformazione del suolo, costituiscono vincoli di inedificabilità assoluta immediatamente operativi, indipendentemente dal loro recepimento nello strumento urbanistico comunale.
  • Quando un vincolo di inedificabilità assoluta è anteriore alla realizzazione dell’abuso, trova applicazione l’art. 33 l. 47/1985 e l’opera è radicalmente non condonabile; non è quindi necessaria la valutazione concreta di compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 32 della medesima legge.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato sorretto da ragioni autonome e indipendenti, è sufficiente la legittimità di una sola ragione per confermare l’atto; le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni possono essere assorbite per carenza di interesse.
  • Un ordine di demolizione può individuare le opere mediante rinvio alle domande di condono o ad altri atti richiamati, purché il contenuto dell’ingiunzione sia sufficientemente determinabile; l’eventuale impossibilità tecnica di eseguire il ripristino deve essere valutata nella fase esecutiva e non incide, di per sé, sulla legittimità dell’ordine.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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