Cassazione Penale, Ordinanza n. 20256/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure siano meramente riproduttive di quelle già respinte dal giudice di merito e che la valutazione di pericolosità attuale sia stata congruamente motivata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Deduce, in sostanza, l'assenza di una pericolosità sociale attuale, sostenendo che la valutazione del giudice di merito sarebbe erronea. La Corte rileva però che i motivi sono sostanzialmente reiterativi di censure già esaminate e disattese, e che la doglianza sulla pericolosità attuale investe un accertamento di fatto già motivato in modo non illogico dal giudice di sorveglianza, il quale ha valorizzato le ripetute ricadute nel crimine dell'interessato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si limitino a riproporre, senza specifica confutazione, censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
- La valutazione della pericolosità sociale attuale del soggetto sottoposto a misura di sicurezza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o del difetto di motivazione.
- La conferma della misura di sicurezza della libertà vigilata può fondarsi sul rilievo di precedenti e ripetute ricadute nel crimine, quali indicatori della persistenza della pericolosità attuale.
- Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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