Sentenza n. 6199/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2024 sulle modifiche alla disciplina dell’assicurazione dei veicoli, nella parte in cui consente al conducente di condurre il veicolo sequestrato e privo di copertura assicurativa fino al luogo di custodia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese hanno appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione e interesse ad agire. Hanno sostenuto, anzitutto, che la circolare, pur formalmente qualificata come interpretativa, avesse contenuto sostanzialmente normativo, introducendo prescrizioni vincolanti per la polizia stradale e incidendo direttamente sulla loro capacità operativa e sulle occasioni di affidamento in custodia e trasporto dei veicoli. Hanno dedotto inoltre la violazione degli artt. 193, 213, comma 2, e 214, comma 1, del codice della strada, sostenendo che il veicolo sequestrato per mancanza di assicurazione dovesse cessare immediatamente la circolazione ed essere prelevato e trasportato mediante carroattrezzi, senza possibilità di essere condotto dal trasgressore fino al luogo di custodia. È stata infine dedotta la contrarietà della circolare alla finalità, europea e nazionale, di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria delle vittime della circolazione stradale, poiché la circolazione del veicolo privo di assicurazione avrebbe ampliato il rischio per gli utenti della strada.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. In primo luogo, ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse qualificato. La convenzione prevista dall’art. 214-bis del codice della strada impone alle imprese custodi di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti, ma non attribuisce loro alcun diritto all’affidamento dei veicoli né al relativo trasporto con carroattrezzi. Il diritto alla remunerazione sorge soltanto quando la custodia viene effettivamente accettata e prestata; prima di tale momento, l’interesse a un maggiore numero di affidamenti costituisce un interesse semplice o di mero fatto, fondato su una contrazione solo eventuale e probabilistica delle occasioni economiche. In ogni caso, nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure. L’art. 122-bis, comma 1, del codice delle assicurazioni private, introdotto dal d.lgs. n. 184 del 2023, ha previsto una deroga all’obbligo assicurativo per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione o il cui uso sia vietato da una misura dell’autorità. La circolare si è limitata a esplicitare tale deroga e a chiarire che, per i veicoli sequestrati privi di copertura assicurativa, trovano applicazione gli artt. 213, commi 1 e 2, del codice della strada, con possibilità di conduzione al luogo di custodia da parte della persona cui il veicolo è affidato, secondo un percorso indicato dall’organo accertatore e in assenza di motivi ostativi. L’espressione “trasporto” contenuta nell’art. 213, comma 2, non è stata ritenuta incompatibile con la conduzione diretta da parte del conducente in condizioni di sicurezza controllate dall’agente accertatore. Le spese del grado sono state compensate per la natura interpretativa della controversia.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. 285/1992
L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
La regola generale è derogata, per i veicoli ritirati dalla circolazione ai sensi dell’art. 122-bis del codice delle assicurazioni private, dalla disciplina speciale degli artt. 213 e 214 del codice della strada.
art. 213 d.lgs. 285/1992
Il veicolo sottoposto a sequestro deve essere trasferito nel luogo destinato alla custodia mediante il relativo trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.
La nozione di trasporto non esclude che il veicolo possa essere condotto dallo stesso conducente cui è affidato, purché siano garantite condizioni di sicurezza e sia eventualmente fissato dall’agente accertatore il percorso da seguire.
art. 214 d.lgs. 285/1992
Disciplina l’affidamento dei veicoli sottoposti a sequestro o confisca al conducente, al proprietario o ad altri coobbligati, secondo i presupposti di legge.
art. 214-bis d.lgs. 285/1992
La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.
La convenzione con i custodi acquirenti crea l’obbligo di accettare la custodia commissionata e il diritto alla remunerazione per il servizio effettivamente prestato, ma non attribuisce un diritto all’affidamento dei veicoli o al loro trasporto.
art. 122-bis, comma 1, d.lgs. 209/2005
In deroga a quanto disposto dall’articolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193 del codice della strada [...], i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato [...] non sono soggetti all’obbligo di assicurazione.
Introduce una deroga all’obbligo assicurativo per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione o sottoposti a una misura che ne vieta l’uso; tale deroga consente di applicare la disciplina dell’art. 213 del codice della strada, anziché la regola generale dell’art. 193 relativa al prelievo e trasporto.
d.lgs. 22 novembre 2023, n. 184
Ha recepito la direttiva UE 2021/2118 e ha introdotto, tra l’altro, la disciplina dell’art. 122-bis del codice delle assicurazioni private.
Massime di principio
- La convenzione stipulata ai sensi dell’art. 214-bis del codice della strada con i custodi acquirenti attribuisce l’obbligo di accettare la custodia commissionata dagli organi competenti e il diritto alla remunerazione per il servizio effettivamente prestato, ma non attribuisce alcun diritto soggettivo o interesse legittimo all’affidamento dei veicoli né al loro trasporto mediante carroattrezzi.
- L’interesse economico dell’impresa convenzionata a ricevere un maggior numero di affidamenti, quando dipende da una mera possibilità o probabilità di future commesse e non da un diritto già sorto, è un interesse semplice o di mero fatto e non legittima l’impugnazione dell’atto amministrativo che incida soltanto indirettamente sulle occasioni di lavoro.
- Per i veicoli privi di copertura assicurativa sottoposti a sequestro amministrativo, l’art. 122-bis del codice delle assicurazioni private opera come deroga alla disciplina generale dell’art. 193 del codice della strada, quando il veicolo è formalmente ritirato dalla circolazione o il suo uso è vietato da una misura dell’autorità.
- La possibilità prevista dall’art. 213 del codice della strada di trasferire il veicolo sequestrato al luogo di custodia mediante “trasporto in condizioni di sicurezza” non esclude che il veicolo sia condotto direttamente dalla persona cui è stato affidato, se l’organo accertatore controlla le condizioni di sicurezza, può prescrivere il percorso e non sussistono motivi ostativi.
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