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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1864/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trapani del 03/05/2023 per omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 186 cod. strada (in particolare la sospensione della patente di guida e la confisca dell'autovettura targata BW072DB, se di proprietà dell'imputato), nonostante la condanna ai sensi dell'art. 186 per guida in stato di ebbrezza con applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.). Ha dedotto violazione della normativa prevista dall'art. 186, comma 2 e comma 2 quater, e chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente a tale omissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il ricorso (richiamando l'orientamento della Sez. U. n. 21369/2019 secondo cui le sanzioni amministrative accessorie non rientrano nella limitazione di impugnabilità dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.). Nel merito il ricorso è stato accolto: la sentenza è stata annullata limitatamente alla mancata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente e, eventualmente, confisca del veicolo) e rinviata al Tribunale di Trapani in diversa composizione per nuovo giudizio su quei punti. La Corte ha inoltre precisato che, pur essendo stata sostituita la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, il giudice deve comunque disporre le sanzioni amministrative accessorie e può sospenderne l'efficacia in attesa della verifica positiva dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito della quale è possibile dichiarare l'estinzione del reato, ridurre della metà la durata della sospensione e revocare la confisca.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    commi 1, 2, 2-quater, 9-bis

    La Corte ha richiamato l'obbligo di applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dal comma 2 (sospensione della patente da 1 a 2 anni; raddoppio se il veicolo appartiene a persona estranea; confisca se di proprietà dell'imputato) e ha confermato che le disposizioni sulle sanzioni accessorie si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (comma 2-quater). Ha altresì ricordato che, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità (comma 9-bis), il giudice deve sospenderne l'efficacia in attesa dell'esito del lavoro e può poi, in caso di esito positivo, dichiarare l'estinzione, ridurre la sospensione e revocare la confisca.

  • art. 444 Codice di Procedura Penale

    Richiesta delle parti e applicazione della pena su domanda; la Corte ha osservato che l'accordo tra le parti riguarda il contenuto principale della pena e che le sanzioni amministrative accessorie non rientrano necessariamente nelle statuizioni che riflettono l'accordo e quindi non sono assoggettate al limitato controllo dell'art. 448, comma 2-bis.

  • art. 448, comma 2-bis Codice di Procedura Penale

    La norma limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena «solo per» specifici motivi; la Corte ha però chiarito (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite) che la mancata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie può essere impugnata con il ricorso per cassazione secondo il regime ordinario (art. 606 c.p.p.), perché tali sanzioni non costituiscono oggetto diretto dell'accordo tra le parti.

  • Sez. U., sent. n. 21369/2019 (giurisprudenza)

    Richiamata come principio: l'ambito di operatività dell'art. 448, comma 2-bis, è circoscritto alle statuizioni che riflettono il contenuto dell'accordo; le sanzioni amministrative accessorie non rientrano fra queste e pertanto la loro omissione è sindacabile in Cassazione.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 186 c.d.s. (sospensione della patente e confisca del veicolo) devono essere comunque valutate e disposte dal giudice anche quando la pena è applicata su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.).
  • L'omissione di statuire sulle sanzioni amministrative accessorie in una sentenza di applicazione della pena è impugnabile in Cassazione con il rito ordinario, in quanto tali misure non rientrano necessariamente nell'accordo delle parti richiamato dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
  • Se la pena detentiva e pecuniaria è sostituita con il lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis), il giudice deve comunque disporre le sanzioni amministrative accessorie, ma può sospenderne l'efficacia fino alla verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro; in caso di esito positivo è possibile dichiarare l'estinzione del reato, ridurre la sospensione della patente della metà e revocare la confisca.
  • La distinzione tra veicolo di proprietà dell'imputato e veicolo appartenente a terzi è rilevante: se il veicolo è di proprietà dell'imputato la misura applicabile è la confisca; se appartiene a terzi, la sospensione della patente deve essere raddoppiata.
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per Cassazione contro una sentenza di applicazione della pena quando l'impugnazione riguardi profili non assorbiti dall'accordo tra le parti (in particolare omissioni relative a sanzioni amministrative accessorie).

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