Cassazione Penale, Sentenza n. 32254/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alpe è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187, comma 8, Codice della Strada (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per verificare l'assunzione di stupefacenti) poiché, controllato alla guida, rifiutò il prelievo biologico presso struttura sanitaria. In Cassazione ha impugnato la sentenza per (1) falsa applicazione e vizio di motivazione circa il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la Corte territoriale ha motivato con circostanze non accertate (strada di montagna, pericolosità, presenza di passeggero, orario notturno) e ha impropriamente valorizzato un precedente per guida in stato di ebbrezza ormai estinto; (2) violazione degli artt. 133, 163 e 175 c.p. e vizio di motivazione rispetto al diniego della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondato il primo motivo relativo all'errata valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. rilevando che la Corte d'Appello ha fondato il diniego su elementi astratti e non accertati (presunta pericolosità della strada, condizioni non descritte, comportamento non adeguatamente descritto) e ha dato eccessivo rilievo a una precedente condanna estinta per esito positivo di lavori di pubblica utilità (che non deve essere considerata ai fini dell'abitualità). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla questione concernente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e la causa rimessa per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino; gli altri motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, Codice della Strada
rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per l'uso di sostanze stupefacenti
Rilevata la responsabilità per il rifiuto al prelievo; il reato è valutato unitamente al contesto fattuale per la ponderazione della gravità ai fini dell'art. 131-bis
art. 131-bis cod. pen.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Compatibile con il reato di rifiuto agli accertamenti: va valutata sulla base della condotta, del danno/pericolo e della colpevolezza, tenendo conto del contesto fattuale concreto; non possono avere rilievo reati estinti
art. 186, commi 2 e 7, Codice della Strada
sanzioni per guida in stato di ebbrezza e per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico
La giurisprudenza ricorda l'intreccio tra reato di guida in stato di ebbrezza e il rifiuto: il rifiuto non è mera disobbedienza ma collegato a condotte potenzialmente pericolose; ciò non esclude però la valutazione concreta dello sfondo fattuale ai fini della particolare tenuità
art. 163 cod. pen.
sospensione condizionale della pena
Discussa in ricorso ma non definitivamente decisa dalla Corte di legittimità, essendo la questione assorbita dall'accoglimento del primo motivo
art. 133 cod. pen.
Norma sul giudizio di proporzionalità della pena; citata nel motivo relativo alla manifesta illogicità della valutazione sulla sospensione condizionale
Sez. U, Sentenza n. 13682 del 25/02/2016 (Coccimiglio)
principio di compatibilità dell'art. 131-bis con il rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoolimetrico
Giurisprudenza guida: anche per reati di pericolo presunto (es. rifiuto accertamenti) resta uno spazio per apprezzare concretamente la gravità e lo sfondo fattuale ai fini dell'art. 131-bis
Sez. 2, n. 46064 del 30/11/2021 (Ndiaye) e Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021 (Moiola)
principi sulla non rilevanza dei reati estinti per esito positivo della messa alla prova o ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p.
I reati estinti non producono effetti penali e non devono ostare alla valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, né essere computati come comportamento abituale
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere applicata anche quando è contestato il rifiuto a sottoporsi ad accertamenti (art. 187 c.8 o art.186 c.7), ma solo dopo una valutazione concreta del fatto, ponderando condotta, danno/pericolo e colpevolezza
- Il giudice deve motivare con riferimento al "fondo fattuale": condizioni della strada, modalità di guida, traffico, comportamento del conducente e altri elementi concreti; non sono sufficienti argomentazioni astratte o ipotetiche (es. "strada di montagna potenzialmente scivolosa")
- I reati estinti (es. per esito positivo della messa alla prova o per estinzione ex art. 460 c.p.p.) non producono effetti penali e non possono essere valorizzati come indice di comportamento abituale ai fini dell'art. 131-bis
- La semplice ammissione di avere fatto uso di stupefacenti (es. "fumato uno spinello") non equivale, di per sé, alla prova dello stato di alterazione: occorrono elementi descrittivi e accertamenti clinici o comportamentali per inferire l'alterazione
- Questioni diverse come la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) e la non menzione nel casellario giudiziale richiedono autonoma e specifica motivazione, essendo finalità e presupposti differenti dalla causa di non punibilità
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