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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 194/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) nullità dell'ordinanza originaria per omessa indicazione, nell'intestazione, dei nomi dei componenti del collegio della Corte d'assise, con conseguente vizio procedurale da dichiarare dal Tribunale del riesame; (2) violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe fatto applicare le presunzioni previste dall'art. 275, comma 3, con riferimento a fatti ritenuti riconducibili alla forza intimidatrice mafiosa, nonostante in sentenza fosse stata esclusa l'aggravante del d.l. 152/1991 conv. dalla legge 203/1991 per fatti anteriori all'introduzione della norma; il ricorrente censurava l'uso di tale substrato materiale per far scattare le presunzioni processuali e la mancata confutazione delle obiezioni difensive; (3) violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari: si contestava che il pericolo di reiterazione fosse fondato su elementi non attuali o su condotte di terzi, che non sussistessero attuali pendenze penali, che il pericolo di fuga non potesse desumersi solo dall'entità della pena e che gli elementi materiali rilevati all'arresto (contanti e telefoni) fossero successivi o interpretabili in altro modo e quindi non utili a confermare la custodia cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per omissione dei nomi nel frontespizio, chiarendo che tale indicazione non è prevista tra gli elementi la cui omissione determina nullità e che non sussistono elementi concreti che facciano dubitare della composizione del collegio. Sul secondo motivo ha ritenuto che la presunzione processuale prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per delitti commessi con modalità e fini di agevolazione mafiosa) abbia natura processuale e possa essere applicata anche a fatti anteriori all'introduzione del reato di cui all'art. 416-bis c.p.; inoltre la presunzione si collega anche all'imputazione di omicidio per cui c'è stata condanna e il Tribunale del riesame ha fornito argomentazione positiva sulle esigenze cautelari. Sul terzo motivo ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione (trentennale inserimento in contesti mafiosi, mantenimento di autorità mafiosa con azioni anche recenti) e il pericolo di fuga (ritrovamento di €10.000 e due telefoni al momento dell'arresto), osservando che il riesame può tener conto di acquisizioni probatorie successive. Ha quindi rigettato il ricorso, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di rito in ordine alla decisione adottata in sede di riesame; indica la competenza per l'adozione del provvedimento impugnato

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti commessi con modalità e fini di agevolazione mafiosa è di natura processuale e può essere applicata anche a fatti anteriori all'introduzione del reato aggravante; è superabile solo da risultanze contrarie

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Norma che elenca le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la loro sussistenza sulla base di elementi oggettivi e soggettivi

  • art. 416-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione al substrato fattuale di criminalità organizzata; la Corte ha stabilito che l'applicazione processuale delle presunzioni collegate alla 416-bis può operare anche se il fatto è anteriore all'introduzione normativa

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991 (aggravante)

    L'aggravante è stata esclusa in sentenza per temporalità dei fatti, ma il Collegio ha ritenuto che il substrato materiale (uso della forza intimidatrice mafiosa/agevolazione) possa comunque concorrere a far scattare le presunzioni processuali previste dall'art. 275 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive adempimenti di cancelleria in caso di misure cautelari, cui la Corte ha rinviato per l'esecuzione del provvedimento

Massime di principio

  • L'omessa indicazione dei nomi dei componenti del collegio nell'intestazione di un provvedimento non determina automaticamente la nullità se la legge non la prevede espressamente fra le ipotesi di nullità; l'attore deve fornire elementi concreti per dimostrare che il collegio non abbia partecipato alla decisione
  • Le presunzioni processuali previste per i delitti connessi alla mafia (art. 275 c.p.p., comma 3) hanno natura processuale e possono essere applicate anche quando i fatti sono anteriori all'introduzione della fattispecie aggravata o del reato specifico, purché sussista il substrato fattuale che ne giustifichi l'uso
  • Per superare le presunzioni cautelari il difensore deve produrre elementi di segno contrario e non meri rilievi astratti; la sussistenza delle esigenze cautelari può essere comunque motivata in positivo dal giudice sulla base di indici oggettivi e soggettivi
  • In sede di riesame il giudice può prendere in considerazione acquisizioni probatorie sopravvenute, anche se emerse dopo il provvedimento cautelare originario, compresi elementi sfavorevoli per l'indagato
  • Il pericolo di fuga può essere motivato in concreto con il ritrovamento di mezzi idonei alla fuga (somme ingenti, più telefoni cellulari, ecc.), non solo dall'entità della pena; tuttavia la valutazione deve essere coerente e riferita a circostanze temporali e materiali rilevanti
  • Il pericolo di reiterazione di reati di criminalità organizzata va supportato da elementi attuali o da indici di persistente appartenenza/influenza nell'organizzazione (durata dell'inserimento, autorità mantenuta, episodi recenti riconducibili all'imputato)

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