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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38993/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rullo ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contestando la sentenza della Corte di cassazione del 22/06/2022 che aveva confermato la condanna per omicidio aggravato (ergastolo) e il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, comma 1, limitatamente al metodo mafioso. La difesa ha denunciato presunti errori di fatto/percezione: (i) l'attribuzione al Rullo del ruolo di esecutore materiale basata sulle dichiarazioni del collaboratore Luciano Nocera, la cui attendibilità sarebbe stata negata in altri procedimenti; (ii) la valutazione come riscontro individualizzante di una telefonata tra Annoni e Rullo (alle 16:57), nonostante la vittima si fosse allontanata alle 15:30 e rientrata alle 17:14, per cui la telefonata non proverebbe conoscenza dell'imminente ritorno della vittima; (iii) l'omessa o negligente valutazione dell'ipotesi alternativa secondo cui la telefonata riguardasse il semplice cambio di monete tra esercenti, circostanza sostenuta da più testi in dibattimento; la difesa ha sostenuto che tali errori avrebbero inciso decisivamente sulla decisione di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le censure sollevate costituiscano valutazioni di merito non ricomprese nel rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p., che è finalizzato alla correzione di errori materiali o di fatto percettivi e non alla rivalutazione dell'iter argomentativo della Corte di legittimità. La Corte ha spiegato le ragioni per cui ha considerato logicamente fondata la valutazione della telefonata come elemento corroborante e ha motivato il rigetto dell'ipotesi del cambio di monete richiamando elementi probatori contrari (fra cui la smentita di Orazio Campone) e l'inverosimiglianza della prospettazione difensiva. Ha quindi escluso l'esistenza di una omissione o svista percettiva rilevante. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 4.000.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso straordinario per errori materiali o di fatto della Corte di cassazione; la Corte interpreta la norma in senso restrittivo: il rimedio è limitato agli errori percettivi/materiali e non ai giudizi di valore o a una rivalutazione della prova.

  • art. 416-bis.1, comma 1 cod. pen.

    Riferimento all'aggravante collegata al metodo mafioso; la sentenza ha confermato l'applicazione dell'aggravante sulla base delle valutazioni probatorie ritenute congrue e logicamente motivate dai giudici di merito e di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata per sanzionare il ricorrente per l'inammissibilità manifesta dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (principi richiamati nella sentenza, es. Sez. 5 n. 25239/2020, Sez. 2 n. 53657/2016)

    Richiamo ai principi consolidati: distinzione tra errore materiale/di fatto e errore di giudizio; l'omissione di esame di un motivo dà luogo a errore di fatto solo se l'omissione è oggettivamente riconoscibile come svista percettiva e non quando il motivo sia implicitamente assorbito o disatteso per ragioni di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori materiali o di fatto di percezione e non per contestare valutazioni probatorie o scelte logico-argomentative proprie della Corte di legittimità.
  • La mera divergenza sulla valutazione della credibilità delle fonti (es. collaboratori di giustizia) o sulla valutazione della portata di un riscontro non integra normalmente un errore di fatto rimediabile con l'art. 625-bis, salvo che non si dimostri una palese svista o omissione oggettiva.
  • L'omissione di esame di un motivo costituisce errore di fatto solo se la mancata considerazione è immediatamente rilevabile e derivante da una svista materiale, non quando il motivo sia implicitamente assorbito o risolto nel corso dell'argomentazione.
  • Le telefonate e altri riscontri indiziari possono essere valutati come elementi corroboranti, ma la loro qualificazione è questione di merito: la Corte di cassazione verifica la logicità e la coerenza dell'argomentazione, non sostituisce la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inutilmente dilatori possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda, incentivando valutazioni cautelative prima di proporre impugnazioni straordinarie.

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