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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19604/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di vendita di un immobile compreso in un fallimento. Il giudice delegato aveva impedito il perfezionamento della vendita aggiudicata provvisoriamente a favore di una società, ritenendo il prezzo notevolmente inferiore al giusto prezzo, e il tribunale aveva poi revocato quel decreto valorizzando il lungo tempo trascorso, il crollo del mercato locale, la natura incompiuta e deteriorata del bene e la difficoltà di ottenere offerte migliori. In seguito, nella prosecuzione della liquidazione, il giudice delegato aveva nuovamente impedito il perfezionamento della vendita già aggiudicata e il tribunale aveva confermato il provvedimento, ritenendo che la curatela fosse libera di procedere a nuove vendite e che la prima aggiudicataria non avesse tempestivamente attivato i rimedi previsti. Nel primo ricorso la società cessionaria del credito ipotecario lamenta la violazione dell'art. 108 l. fall. per avere il tribunale escluso la notevole sproporzione nonostante l'enorme divario tra stima e prezzo di aggiudicazione, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo. Nel secondo ricorso la prima aggiudicataria censura la decisione successiva per violazione delle norme processuali e fallimentari, deducendo la propria persistenza di interesse e l'effetto espansivo della riforma del primo decreto, oltre alla violazione dell'art. 36 l. fall.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il primo motivo del ricorso della società cessionaria del credito ipotecario, cassando il decreto del Tribunale di Biella del 20 dicembre 2019 e rinviando al giudice di merito per nuovo esame alla luce del principio secondo cui il "giusto prezzo" va individuato in relazione al mercato immobiliare concreto, nel luogo e nel tempo della vendita, e la notevole sproporzione non può essere esclusa solo perché il prezzo sia il risultato finale di una lunga procedura competitiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di quel ricorso e assorbito il terzo. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso della società prima aggiudicataria del 2021 per sopravvenuta carenza di interesse, perché la cassazione del primo decreto ha fatto venir meno la ragione della sua impugnazione. Le spese del secondo giudizio sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 1, l. fall.

    Il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita solo quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato; il "giusto prezzo" è quello coerente con il mercato immobiliare concreto nel luogo e nel tempo della vendita.

  • art. 26 l. fall.

    È il rimedio contro il decreto del giudice delegato in materia fallimentare richiamato nel caso per il reclamo avverso il provvedimento di impedimento della vendita.

  • art. 36 l. fall.

    La Corte richiama il rimedio contro gli atti del curatore, ma ne esclude la decisività nel caso concreto ai fini della sopravvenuta carenza di interesse del secondo ricorso.

  • art. 107, comma 1, l. fall.

    Le regole di pubblicità e competitività della vendita concorsuale sono funzionali a ottenere il miglior risultato per il ceto creditorio.

  • art. 2929 c.c.

    La tutela dell'acquisto dell'aggiudicatario presuppone la validità dell'intero sub-procedimento di vendita.

  • art. 187-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'intangibilità del trasferimento conseguente alla nuova aggiudicazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge nel primo motivo del ricorso principale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per censurare omesso esame di fatti decisivi; uno dei motivi è stato ritenuto inammissibile e l'altro assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della motivazione e violazioni processuali nel secondo ricorso, poi dichiarato inammissibile.

  • artt. 100, 132, 336, comma 2, 295 e 337, comma 2, c.p.c.

    Richiamati nel secondo ricorso per sostenere l'interesse ad agire, il difetto di motivazione e l'effetto espansivo delle decisioni di riforma.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione integrale delle spese del secondo ricorso è stata giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse, ritenuta grave ed eccezionale ragione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di vendita fallimentare, il potere del giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita per prezzo notevolmente inferiore al giusto richiede una verifica concreta del mercato di riferimento, riferita al luogo e al momento della gara, e non può fondarsi solo sulla durata della procedura o sul fatto che il prezzo sia comunque il risultato di una competizione.
  • Il "giusto prezzo" non coincide con una stima astratta o storica del bene, ma con il valore di mercato attuale e locale del compendio, tenendo conto delle sue caratteristiche e delle condizioni economiche del contesto in cui la vendita si svolge.
  • La lunga durata della procedura, il numero di tentativi andati deserti o l'assenza di altri interessati non bastano, da soli, a escludere la notevole sproporzione tra prezzo di aggiudicazione e valore di mercato; il controllo giudiziale deve confrontare l'esito della vendita con il mercato esterno.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile quando il fatto allegato non risulti specificamente dedotto e discusso nel giudizio di merito.
  • Viene meno l'interesse a coltivare l'impugnazione avverso un provvedimento la cui utilità pratica era solo strumentale a preservare gli effetti di una decisione precedente, se quest'ultima è stata cassata e non può più produrre gli effetti invocati.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniCompravendita
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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