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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/2390

Regolamento (UE) 2016/2390 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32016R2390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo esteso il regime UE delle sospensioni autonome dei dazi doganali previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013. La revisione interviene su un numero molto elevato di voci dell’allegato, introducendo nuove sospensioni, modificando descrizioni, codici e termini di riesame, e sopprimendo le misure non più giustificate o rese superflue da altre evoluzioni tariffarie. La finalità è assicurare l’approvvigionamento dell’industria dell’Unione, evitare interruzioni applicative e mantenere coerente il sistema con gli sviluppi tecnici, economici e della nomenclatura combinata.

Modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, aggiornando, introducendo e sopprimendo numerose sospensioni autonome dei dazi doganali della tariffa doganale comune per prodotti agricoli e industriali.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, come sostituito dal presente regolamento. Riguarda operatori economici che importano merci classificate secondo i codici NC/TARIC indicati, in particolare per usi industriali, di trasformazione o di lavorazione specifica; per alcune voci è richiesta la destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 e, in taluni casi, la sorveglianza delle importazioni. Restano escluse dalla sospensione le ipotesi indicate nelle note dell’allegato, tra cui il trattamento effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione per taluni prodotti. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2017 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento (UE) 2016/2390 del Consiglio

Il regolamento interviene sul sistema delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune disciplinato dal regolamento (UE) n. 1387/2013. La ratio è duplice: da un lato sostenere l’industria dell’Unione consentendo l’importazione duty-free di prodotti non reperibili o insufficientemente prodotti nell’UE; dall’altro razionalizzare il catalogo delle sospensioni, eliminando quelle non più giustificate o rese obsolete da mutamenti tecnici, tariffari o commerciali.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la produzione dell’Unione per un ampio numero di prodotti agricoli e industriali è inadeguata o inesistente; per questo l’Unione ha interesse a sospendere i dazi autonomi. Il Consiglio richiama inoltre l’esigenza di allineare l’allegato all’evoluzione della nomenclatura combinata, alle modifiche tecniche delle merci e alle tendenze economiche del mercato. Un ulteriore obiettivo è mantenere un regime coerente con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, specie quanto alla soglia amministrativa di 15 000 EUR annui di dazi non riscossi.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento opera sul versante doganale e riguarda gli operatori che importano nell’Unione i prodotti elencati nell’allegato del regolamento n. 1387/2013, come sostituito dal presente atto. Le misure interessano un’ampia gamma di merci industriali, chimiche, metallurgiche, elettroniche, plastiche, tessili, meccaniche e di altra natura, individuate tramite codici NC/TARIC e descrizioni molto dettagliate. Per alcune voci la sospensione è subordinata alla destinazione particolare e dunque al controllo doganale ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per altre è espressamente prevista la sorveglianza delle importazioni.

Interventi sull’allegato: nuove misure e aggiornamenti

L’allegato sostitutivo contiene numerose nuove sospensioni a dazio zero, in genere fino alla data di riesame obbligatorio indicata nella colonna finale. Le misure coprono soprattutto semilavorati, sostanze chimiche, additivi, catalizzatori, polimeri, componenti per l’elettronica e l’automotive, materiali per batterie, prodotti ottici e manufatti destinati a specifici processi industriali. In diversi casi la sospensione è limitata ai soli prodotti destinati a una determinata fabbricazione o trasformazione, ad esempio per l’industria alimentare, farmaceutica, petrolchimica, dei semiconduttori, delle batterie o dell’automotive.

Soppressioni e razionalizzazione del regime

Il regolamento sopprime le sospensioni che non risultano più utili o coerenti con l’interesse dell’Unione. In particolare:

  • sono soppresse le sospensioni per le quali le importazioni non raggiungono la soglia di 15 000 EUR annui di dazi non riscossi prevista dalla comunicazione della Commissione;
  • sono soppresse le sospensioni divenute superflue per effetto dell’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, che ha ridotto a zero il dazio applicabile ai prodotti interessati;
  • il complesso delle modifiche è tale da giustificare la sostituzione integrale dell’allegato.

Riesame obbligatorio e decorrenza delle misure

Per 206 prodotti viene spostato il termine di riesame obbligatorio, così da consentire la continuità delle importazioni in sospensione oltre la precedente data di scadenza. Il regolamento precisa inoltre che, per evitare discontinuità applicative e per rispettare la disciplina della Commissione, le modifiche relative alle sospensioni interessate si applicano dal 1° gennaio 2017.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È però applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come di consueto per gli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati, doganalisti, commercialisti e imprese importatrici, il testo rileva soprattutto perché:

  • aggiorna in blocco il perimetro delle sospensioni tariffarie utilizzabili dal 1° gennaio 2017;
  • rende necessario verificare, per ogni codice NC/TARIC interessato, se la voce sia nuova, modificata o soppressa;
  • impone attenzione alle condizioni speciali, alle note dell’allegato e alle eventuali regole di destinazione particolare;
  • richiede di monitorare le nuove date di riesame obbligatorio per evitare interruzioni della fruizione del beneficio tariffario.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento n. 1387/2013

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 con il nuovo allegato contenuto nel regolamento. Il nuovo elenco comprende numerose misure di sospensione autonoma dei dazi, con indicazione di codici NC/TARIC, descrizione delle merci, aliquota del dazio autonomo, eventuale unità supplementare e data prevista per il riesame obbligatorio.

Nuove sospensioni e modifiche di sospensioni esistenti

Il regolamento introduce nuove sospensioni per prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell’Unione è inadeguata o inesistente, e modifica numerose sospensioni esistenti per adeguarle all’evoluzione tecnica, alla nomenclatura combinata e alle condizioni economiche del mercato. Le modifiche riguardano, a seconda dei casi, la designazione delle merci, la classificazione tariffaria, il livello del dazio, le condizioni di destinazione particolare e le date di riesame obbligatorio.

Soppressione di sospensioni non più nell’interesse dell’Unione

Vengono soppresse le sospensioni che non risultano più nell’interesse dell’Unione, quelle per cui le importazioni non raggiungono la soglia amministrativa/finanziaria indicata nella comunicazione della Commissione (importo dei dazi non riscossi inferiore a 15 000 EUR all’anno) e quelle rese superflue dall’accordo in forma di dichiarazione sull’ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell’informazione, che ha portato a dazio zero per i prodotti interessati.

Riesame obbligatorio e nuove scadenze

Per 206 prodotti già presenti nell’allegato del regolamento n. 1387/2013 viene modificato il termine ultimo per il riesame obbligatorio, al fine di consentire la prosecuzione delle importazioni esenti da dazi oltre la data originaria. Le nuove date di riesame sono fissate, per le singole voci, nell’allegato sostitutivo.

Decorrenza, urgenza ed entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2017. Il considerando finale motiva l’entrata in vigore urgente per evitare interruzioni nell’applicazione del regime delle sospensioni autonome e per rispettare le regole della comunicazione della Commissione.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliunione doganalepolitica commercialeclassificazione tariffariaimportazioni di merci

Testo integrale

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