Cassazione Penale, Sentenza n. 38766/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 04/06/2025 che confermava la condanna del 11/10/2024 del GUP per i reati commessi (artt. 56, 110, 628 e 110, 605 c.p.). Porcu ha censurato l'eventuale concorso tra sequestro di persona e rapina (sosteneva che il sequestro fosse assorbito nella rapina), la mancata riduzione della pena per il tentativo e la motivazione sugli aumenti ex art. 81 c.p. Marchetti ha denunciato errore nell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) e nella mancata concessione della detenzione domiciliare o altra sostitutiva (art. 20‑bis c.p. e art. 58 l. 689/1981), contestando la motivazione ritenuta fondata solo sul casellario e non sugli altri elementi favorevoli.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi risultano manifestamente infondati, generici o non consentiti. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d'appello: per Porcu ha confermato che il sequestro di persona può concorrere con la rapina quando la privazione della libertà si prolunga per un tempo apprezzabile oltre l'atto predatorio (non è richiesto un computo temporale preciso) e ha ritenuto congrua la determinazione della pena e degli aumenti; molte censure risultavano inoltre inammissibili per essere nuove rispetto all'atto di gravame. Per Marchetti la Corte ha considerato legittima la valutazione della recidiva operata in concreto alla luce dei precedenti e della personalità del reo e ha ritenuto adeguata la motivazione negativa sulla sostituzione della pena con misure alternative, fondata su elementi prognostici e sui precedenti fallimenti rieducativi. In conclusione i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Regola la determinazione della pena nel tentativo; la Corte ha ritenuto che la riduzione non dovesse essere automatica nei termini massimi alla luce della gravità del fatto e della personalità degli imputati
art. 110 cod. pen.
Principio di concorso di persone; richiamato per la connessione tra le condotte e la responsabilità concorrente
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina; la Corte ha confermato la qualificazione della fattispecie come rapina (o tentativo di rapina pluriaggravata) e la valutazione delle aggravanti
art. 605 cod. pen.
Sequestro di persona; la Corte ha interpretato che il reato può concorrere con la rapina quando la privazione della libertà si prolunga per tempo apprezzabile dopo l'atto predatorio
art. 81 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena in presenza di circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione degli aumenti per la offensività della condotta
art. 99 cod. pen.
Recidiva e relative conseguenze sulla pena; la Corte ha confermato la valutazione concreta dei precedenti e la rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio
art. 20-bis cod. pen.
Norme sulle misure alternative e detenzione domiciliare; la Corte ha ricordato che l'applicazione è rimessa alla valutazione prognostica del giudice di merito
art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689
Regime delle misure sostitutive; richiamato per i criteri discrezionali e prognostici che il giudice deve motivare per escludere la sostituzione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Termini e modalità di proposizione dei motivi di ricorso in cassazione; richiamato per la correttezza formale dei motivi presentati
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione basati su fatti nuovi o su questioni non dedotte in appello; utilizzato per escludere censure non previamente dedotte
art. 133 cod. pen.
Criteri di individualizzazione della pena (precedenti, personalità, ecc.); la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di valutare questi elementi concretamente
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione sul pagamento delle spese e delle somme alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti quando il ricorso è dichiarato infondato o inammissibile
Massime di principio
- Il sequestro di persona può concorrere con la rapina quando la privazione della libertà si prolunga per un tempo apprezzabile oltre l'atto predatorio, anche senza un computo temporale preciso
- La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti o delle diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente
- L'accertamento della recidiva richiede una valutazione concreta e non un automatismo: il giudice deve considerare tipologia e continuità dei precedenti, la loro attinenza al fatto e la personalità del condannato
- La concessione di misure sostitutive (es. detenzione domiciliare) è rimessa a una valutazione prognostica del giudice sulla idoneità della misura a perseguire fini rieducativi e di prevenzione; precedenti condanne e fallimenti di misure alternative possono giustificare il diniego
- Motivi nuovi, puramente rivisitativi dei fatti o non dedotti tempestivamente, sono inammissibili in cassazione: il ricorso deve contenere censure di diritto motivate e non una semplice riconsiderazione del merito
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