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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38766/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino del 04/06/2025 che confermava la condanna del 11/10/2024 del GUP per i reati commessi (artt. 56, 110, 628 e 110, 605 c.p.). Porcu ha censurato l'eventuale concorso tra sequestro di persona e rapina (sosteneva che il sequestro fosse assorbito nella rapina), la mancata riduzione della pena per il tentativo e la motivazione sugli aumenti ex art. 81 c.p. Marchetti ha denunciato errore nell'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.) e nella mancata concessione della detenzione domiciliare o altra sostitutiva (art. 20‑bis c.p. e art. 58 l. 689/1981), contestando la motivazione ritenuta fondata solo sul casellario e non sugli altri elementi favorevoli.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché i motivi risultano manifestamente infondati, generici o non consentiti. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione del giudice d'appello: per Porcu ha confermato che il sequestro di persona può concorrere con la rapina quando la privazione della libertà si prolunga per un tempo apprezzabile oltre l'atto predatorio (non è richiesto un computo temporale preciso) e ha ritenuto congrua la determinazione della pena e degli aumenti; molte censure risultavano inoltre inammissibili per essere nuove rispetto all'atto di gravame. Per Marchetti la Corte ha considerato legittima la valutazione della recidiva operata in concreto alla luce dei precedenti e della personalità del reo e ha ritenuto adeguata la motivazione negativa sulla sostituzione della pena con misure alternative, fondata su elementi prognostici e sui precedenti fallimenti rieducativi. In conclusione i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Regola la determinazione della pena nel tentativo; la Corte ha ritenuto che la riduzione non dovesse essere automatica nei termini massimi alla luce della gravità del fatto e della personalità degli imputati

  • art. 110 cod. pen.

    Principio di concorso di persone; richiamato per la connessione tra le condotte e la responsabilità concorrente

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; la Corte ha confermato la qualificazione della fattispecie come rapina (o tentativo di rapina pluriaggravata) e la valutazione delle aggravanti

  • art. 605 cod. pen.

    Sequestro di persona; la Corte ha interpretato che il reato può concorrere con la rapina quando la privazione della libertà si prolunga per tempo apprezzabile dopo l'atto predatorio

  • art. 81 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena in presenza di circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione degli aumenti per la offensività della condotta

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva e relative conseguenze sulla pena; la Corte ha confermato la valutazione concreta dei precedenti e la rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norme sulle misure alternative e detenzione domiciliare; la Corte ha ricordato che l'applicazione è rimessa alla valutazione prognostica del giudice di merito

  • art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689

    Regime delle misure sostitutive; richiamato per i criteri discrezionali e prognostici che il giudice deve motivare per escludere la sostituzione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Termini e modalità di proposizione dei motivi di ricorso in cassazione; richiamato per la correttezza formale dei motivi presentati

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione basati su fatti nuovi o su questioni non dedotte in appello; utilizzato per escludere censure non previamente dedotte

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena (precedenti, personalità, ecc.); la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di merito di valutare questi elementi concretamente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sul pagamento delle spese e delle somme alla Cassa delle ammende a carico dei ricorrenti quando il ricorso è dichiarato infondato o inammissibile

Massime di principio

  • Il sequestro di persona può concorrere con la rapina quando la privazione della libertà si prolunga per un tempo apprezzabile oltre l'atto predatorio, anche senza un computo temporale preciso
  • La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti o delle diminuzioni rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente
  • L'accertamento della recidiva richiede una valutazione concreta e non un automatismo: il giudice deve considerare tipologia e continuità dei precedenti, la loro attinenza al fatto e la personalità del condannato
  • La concessione di misure sostitutive (es. detenzione domiciliare) è rimessa a una valutazione prognostica del giudice sulla idoneità della misura a perseguire fini rieducativi e di prevenzione; precedenti condanne e fallimenti di misure alternative possono giustificare il diniego
  • Motivi nuovi, puramente rivisitativi dei fatti o non dedotti tempestivamente, sono inammissibili in cassazione: il ricorso deve contenere censure di diritto motivate e non una semplice riconsiderazione del merito

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