Cassazione Civile, Ordinanza n. 00693/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato avvisi di accertamento IMU per l'annualità 2014 relativi a un fabbricato catastalmente censito in categoria D/10 e a un'area di mq. 6.250 da essi qualificata come pertinenziale al cespite rurale. Hanno sostenuto che la presenza di una convenzione di piano di recupero edilizio non escludesse la ruralità del bene e che, nella denuncia di accatastamento presentata nel 2008, fosse stata indicata la pertinenzialità dell'area, già ricompresa nella rendita catastale attribuita dall'Ufficio. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo non provata la persistenza della destinazione agricola e valorizzando la documentazione comunale sulla trasformazione edilizia e sulla destinazione residenziale. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione delle norme sulla ruralità fiscale e dell'interpretazione autentica in materia IMU/ICI, assumendo che il Comune non avesse impugnato il classamento catastale D/10 e che quindi non potesse disconoscere la ruralità del fabbricato; con il secondo motivo hanno lamentato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta a sostegno della ruralità e della pertinenzialità dell'area.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti in cui concerneva il fabbricato accatastato in categoria D/10, ritenendo decisiva la classificazione catastale ai fini dell'esclusione dall'IMU e precluso al Comune ogni accertamento autonomo sulla ruralità non accompagnato da specifica impugnazione del classamento. Ha invece ritenuto assorbito il secondo motivo. Quanto all'area di mq. 6.250, la Corte ha osservato che la CTR non aveva chiarito se essa risultasse iscritta in catasto come area pertinenziale del fabbricato rurale, limitandosi a negarne la prova; per questo ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per il nuovo esame sulla natura pertinenziale dell'area. Il giudizio è dunque proseguito in rinvio limitatamente a tale profilo.
Norme richiamate
art. 9, comma 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
"Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola..."
La disposizione è stata richiamata come norma di interpretazione e di disciplina della ruralità fiscale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.
art. 23, comma 1-bis, d.l. 30 dicembre 2008, n. 207
"non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità"
La Corte la interpreta nel senso che la ruralità, per i fabbricati iscritti in catasto, si collega alla classificazione catastale e incide sulla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini ICI/IMU.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È la norma che definisce il presupposto dell'imposta sui fabbricati; la Corte afferma che i fabbricati rurali catastalmente classificati come tali ne restano esclusi.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70
"domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10"
La domanda di variazione catastale con autocertificazione è una modalità per ottenere il riconoscimento della ruralità, ma non produce effetti automatici senza annotazione catastale.
art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità dal quinto anno antecedente, secondo la ricostruzione della Corte.
art. 1, d.m. 26 luglio 2012
Il riconoscimento della ruralità richiede annotazione catastale e applicazione delle disposizioni dell'art. 9 del d.l. n. 557/1993.
art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
La Corte lo richiama per ribadire che la domanda di variazione e l'annotazione catastale producono effetti retroattivi secondo le modalità previste.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La doglianza è stata dedotta per omesso esame della documentazione prodotta, ma il relativo motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità del Comune è stata disattesa, perché la sentenza impugnata riportava già in modo sufficiente le allegazioni rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di legittimità per le censure di violazione di legge.
Massime di principio
- Per i fabbricati rurali iscritti in catasto, ai fini dell'esenzione o non assoggettabilità a IMU/ICI, è decisiva la classificazione catastale nelle categorie di ruralità; il giudice tributario non può disconoscere autonomamente la ruralità in assenza di specifica impugnazione del classamento.
- La mera strumentalità agricola in fatto non basta, da sola, a fondare il beneficio fiscale per gli immobili già iscritti in catasto: occorre che il requisito di ruralità risulti dal corretto classamento o dalla procedura catastale prevista dalla normativa di settore.
- Le procedure di variazione catastale e le annotazioni relative alla ruralità producono effetti secondo il meccanismo normativo previsto e non automaticamente per la sola autocertificazione, se non seguite dall'annotazione negli atti catastali.
- L'accertamento della pertinenzialità di un'area rispetto a un fabbricato rurale richiede una verifica specifica della sua risultanza catastale e non può essere negato in modo apodittico senza chiarire se l'area sia o meno iscritta come pertinenziale.
- Se una parte fonda la propria difesa su una precedente decisione favorevole relativa a un'altra annualità, tale decisione non vincola automaticamente il giudice di diversa annualità, dovendosi procedere a un autonomo esame dei presupposti di fatto e di diritto.
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