Sentenza n. 6223/2026 - Roma, Sezione 3
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Ministero dell'università e della Ricerca in relazione all'istanza per il riconoscimento del Centro Studi Italiani quale ente abilitato all'erogazione di percorsi di alfabetizzazione linguistica per immigrati (livello A2 "integrazione" e B1"cittadinanza") e al rilascio delle relative attestazioni di conoscenza della lingua italiana per immigrati (QCER);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento quale ente abilitato all'erogazione di percorsi di alfabetizzazione linguistica e al rilascio delle relative attestazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (ente certificatore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha dedotto di avere presentato il 23 dicembre 2024 al Ministero dell'Università e della Ricerca un'istanza volta a ottenere il riconoscimento quale ente abilitato all'erogazione di percorsi di alfabetizzazione linguistica per cittadini stranieri, relativi ai livelli A2 e B1 del QCER, e al rilascio delle corrispondenti attestazioni. In via subordinata, aveva chiesto indicazioni sulle modalità di accreditamento previste dalla normativa vigente. L'istanza sarebbe rimasta priva di qualsiasi riscontro, anche interlocutorio. La ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990, dei principi di buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa e della disciplina del decreto interministeriale 7 dicembre 2021, sostenendo che l'inerzia equivalesse a un illegittimo diniego della propria pretesa. Ha quindi chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Amministrazione a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso quanto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio. È risultato pacifico che l'Amministrazione non avesse adottato alcun provvedimento espresso né fornito un riscontro entro i termini di legge; tale inerzia integra violazione dell'obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La mancata adozione di una disciplina attuativa non giustificava il silenzio, poiché anche in presenza di un quadro normativo non compiutamente definito l'Amministrazione deve comunque esprimersi, almeno indicando le ragioni ostative alla definizione dell'istanza. Tuttavia, il Collegio ha rilevato d'ufficio la sopravvenienza, anteriore al ricorso, del decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 959, che ha introdotto una disciplina organica, istituito l'elenco degli enti certificatori della lingua italiana e tipizzato le procedure di accreditamento. Poiché l'istanza originaria non risultava conforme alle nuove modalità procedimentali, il TAR non ha riconosciuto la pretesa sostanziale al rilascio del riconoscimento secondo il previgente assetto normativo, né ha ordinato di provvedere in base a quest'ultimo. Ha invece ordinato all'Amministrazione di provvedere sull'istanza tenendo conto della disciplina sopravvenuta, restando salva la possibilità per la ricorrente di presentare una nuova domanda conformemente alle modalità previste dal decreto e dagli atti attuativi. Il ricorso è stato pertanto accolto nei sensi indicati in motivazione; spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone all'amministrazione l'obbligo generale di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto; la sua violazione integra silenzio-inadempimento.
decreto interministeriale 7 dicembre 2021
È richiamato quale disciplina posta a fondamento della richiesta di individuazione delle procedure di accreditamento degli enti certificatori.
decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 959
Ha introdotto una disciplina organica dell'accreditamento, istituendo l'elenco degli enti certificatori della lingua italiana e prevedendo modalità tipizzate di presentazione delle domande, requisiti documentali e organizzativi e procedure attivate dall'Amministrazione.
Massime di principio
- La mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge integra silenzio-inadempimento quando l'amministrazione sia destinataria di un'istanza idonea ad attivare un procedimento, anche se l'istanza riguarda un settore nel quale la disciplina attuativa non sia ancora compiutamente definita.
- L'assenza o l'incompletezza della disciplina attuativa non esonera l'amministrazione dall'obbligo di esaminare l'istanza e di concludere il procedimento, quantomeno indicando espressamente le ragioni ostative alla sua definizione.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia non comporta il riconoscimento della pretesa sostanziale né l'ordine di provvedere secondo una disciplina non più vigente, quando anteriormente al ricorso sia sopravvenuta una nuova regolamentazione che tipizzi presupposti e modalità del procedimento.
- Quando la disciplina sopravvenuta prevede modalità procedimentali tipizzate e l'istanza originaria non risulta conforme a esse, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere tenendo conto del nuovo quadro normativo, senza imporre l'accoglimento della domanda sostanziale e salva la presentazione di una nuova istanza conforme.
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